Art. 542 
 
                      Oggetto della disciplina 
 
1. Le norme contenute nel presente titolo coordinano le  disposizioni
recate dal decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39  con  le
specifiche esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati
concernenti la difesa nazionale, in attuazione dell'articolo  16  del
citato decreto legislativo n. 39 del 1993 e dell'articolo 528,  comma
2, del codice. 
 
 
          Note all'art. 542: 
          - Il testo dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  12
          febbraio  1993,  n.  39  (Norme  in  materia   di   sistemi
          informativi automatizzati delle amministrazioni  pubbliche,
          a norma dell'art. 2, comma 1,  lettera  mm),  della  L.  23
          ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          20 febbraio 1993, n. 42, e' il seguente: 
          «Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati,  su
          proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorita',
          uno  o  piu'  regolamenti  governativi  emanati  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
          al fine di coordinare le disposizioni del presente  decreto
          con  le  esigenze  di  gestione  dei  sistemi   informativi
          automatizzati concernenti  la  sicurezza  dello  Stato,  la
          difesa nazionale, l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  lo
          svolgimento  di  consultazioni  elettorali   nazionali   ed
          europee. 
          2. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  ai
          sistemi  informativi  automatizzati  di  cui  al  comma  1,
          contestualmente ai regolamenti ivi  previsti,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni
          di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile  1981,
          n.  121  ,  e  dei  relativi  provvedimenti  di  attuazione
          concernenti il funzionamento del centro  elaborazione  dati
          di cui all'art. 8 della stessa legge. 
          3. Per ragioni di assoluta urgenza, le  amministrazioni  di
          cui   al   comma   1   hanno    facolta'    di    procedere
          indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art.
          8, dandone comunicazione all'Autorita'  medesima.  In  tali
          casi  le   amministrazioni   richiedono   direttamente   al
          Consiglio di Stato  il  parere  di  competenza,  che  viene
          espresso nei termini di cui all'art. 8,  comma  4,  ridotti
          della meta'. 
          4.   Le   comunicazioni   all'Autorita'   concernenti    la
          progettazione,  lo  sviluppo  e  la  gestione  dei  sistemi
          informativi automatizzati di cui al comma  1  sono  coperte
          dal segreto d'ufficio  o  dal  segreto  di  Stato,  secondo
          l'indicazione dell'amministrazione interessata. 
          5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi  gli
          enti che svolgono la loro attivita' nelle  materie  di  cui
          all'art. 1 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 
          6. Sono fatte salve le disposizioni di  legge  relative  al
          trattamento di dati personali. 
          7. Ai fini dell'integrazione  e  dell'interconnessione  dei
          sistemi  informativi  automatizzati  resta   fermo   quanto
          previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
          8. Con i regolamenti  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          individuate  particolari  modalita'  di  applicazione   del
          presente decreto  in  relazione  all'Amministrazione  della
          giustizia».