Art. 543 Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale 1. Agli effetti del presente titolo: a) «Amministrazione della difesa» e' il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al Capo di stato maggiore della difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al Segretario generale della difesa. Nell'Amministrazione della difesa e' compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia dal regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 1993; b) «dirigente generale» e' l'ufficiale proposto dal Comitato dei Capi di stato maggiore e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati; c) «dirigente generale dell'Arma dei carabinieri», relativamente all'area gestionale, e' l'ufficiale proposto dal Comandante generale e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati; d) «DigitPA» e' il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, come riorganizzato dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.
Note all'art. 543: - Per il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542. - Il testo dell'articolo 10, comma 1, del citato d.lgs. n. 39 del 1993 e' il seguente: «Art 10 - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.». - Il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290.