Art. 543 
 
Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti
                         la difesa nazionale 
 
1. Agli effetti del presente titolo: 
a)  «Amministrazione  della  difesa»  e'   il   complesso   dell'area
tecnico-operativa  con  funzioni  operative,  di   pianificazione   e
definizione dei programmi tecnico-finanziari  risalente  al  Capo  di
stato  maggiore  della  difesa  e  dell'area   tecnico-amministrativa
risalente al Segretario generale della  difesa.  Nell'Amministrazione
della difesa e' compresa anche l'Arma dei carabinieri per  i  compiti
propri attinenti alla difesa nazionale. Per le  funzioni  riguardanti
l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  all'Arma  dei  carabinieri  si
applicano le  procedure  previste  in  materia  dal  regolamento  del
Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16  del  decreto
legislativo n. 39 del 1993; 
b) «dirigente generale» e' l'ufficiale proposto dal Comitato dei Capi
di stato maggiore e designato dal Ministro  della  difesa,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.  39  del  1993,
quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati; 
c) «dirigente  generale  dell'Arma  dei  carabinieri»,  relativamente
all'area gestionale, e' l'ufficiale proposto dal Comandante  generale
e designato dal Ministro della difesa,  ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993,  quale  responsabile
per i sistemi informativi automatizzati; 
d) «DigitPA» e' il Centro nazionale per l'informatica nella  pubblica
amministrazione,  come  riorganizzato  dal  decreto  legislativo   1°
dicembre 2009, n. 177. 
 
 
          Note all'art. 543: 
          - Per il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo  12
          febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542. 
          - Il testo dell'articolo 10, comma 1, del citato d.lgs.  n.
          39 del 1993 e' il seguente: 
          «Art 10 - 1. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del   presente   decreto,   ogni   amministrazione,
          nell'ambito delle proprie dotazioni  organiche,  individua,
          sulla  base  di   specifiche   competenze   ed   esperienze
          professionali, un dirigente generale o equiparato,  ovvero,
          se  tale  qualifica  non  sia  prevista,  un  dirigente  di
          qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile  per
          i sistemi informativi automatizzati.». 
          -  Il  decreto  legislativo  1  dicembre   2009,   n.   177
          (Riorganizzazione del Centro  nazionale  per  l'informatica
          nella pubblica amministrazione, a  norma  dell'articolo  24
          della legge 18 giugno 2009,  n.  69)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290.