Art. 544 Tutela delle attivita' di pianificazione e rispetto delle peculiarita' della Difesa 1. Il presente titolo si applica ai sistemi informativi automatizzati aventi carattere prettamente operativo concernenti o connessi con l'esplicazione dei compiti specifici della difesa dello Stato, ai sistemi gestionali aventi implicazioni di carattere operativo e ai sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la responsabilita' della Difesa. 2. I sistemi informativi automatizzati a carattere esclusivamente gestionale, relativi sia all'area tecnico-operativa che a quella tecnico-amministrativa, diversi da quelli di cui al comma 1, rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 1993.
Note all'art. 544: - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542.