Art. 544 
 
Tutela  delle  attivita'   di   pianificazione   e   rispetto   delle
                      peculiarita' della Difesa 
 
1. Il presente titolo si applica ai sistemi informativi automatizzati
aventi carattere prettamente operativo  concernenti  o  connessi  con
l'esplicazione dei compiti specifici della  difesa  dello  Stato,  ai
sistemi gestionali aventi implicazioni di carattere  operativo  e  ai
sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la  responsabilita'
della Difesa. 
2. I sistemi informativi  automatizzati  a  carattere  esclusivamente
gestionale, relativi sia  all'area  tecnico-operativa  che  a  quella
tecnico-amministrativa,  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma   1,
rimangono  disciplinati  dalle  disposizioni  di   cui   al   decreto
legislativo n. 39 del 1993. 
 
 
          Note all'art. 544: 
          - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  si
          vedano le note all'articolo 542.