Art. 545 
 
    Finalita' dei sistemi informativi automatizzati della Difesa 
 
1. I sistemi informativi automatizzati della Difesa perseguono, oltre
a quelle indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo n.  39  del
1993, anche  le  seguenti  finalita'  peculiari  dell'Amministrazione
militare: 
a) soddisfare le esigenze informative  dei  vertici  ricorrendo,  ove
necessario, all'integrazione dei  sistemi  per  consentire  l'impiego
dello strumento militare in «tempo reale»; 
b) prevedere, in un quadro coordinato, lo sviluppo armonico delle due
aree  di  competenza  (tecnico-operativa  e   tecnico-amministrativa)
perseguendo prioritariamente programmi di comune interesse; 
c)  soddisfare  le  esigenze  di  interscambio   informativo   e   di
interfaccia fra i sistemi  di  elaborazione  delle  varie  componenti
della Difesa, per la fusione ponderale di dati eterogenei; 
d)  attuare  soluzioni  che  permettano  di  realizzare  la   massima
trasportabilita', riusabilita' e  interoperabilita'  nell'ambito  dei
vari sistemi d'arma. 
 
 
          Note all'art. 545: 
          - Il testo dell'articolo 1 del citato  decreto  legislativo
          12 febbraio 1993, n. 39, e' il seguente: 
          «Art.  1  -  1.  Le  disposizioni  del   presente   decreto
          disciplinano la progettazione, lo sviluppo  e  la  gestione
          dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  e  degli  enti
          pubblici    non     economici     nazionali,     denominate
          amministrazioni ai fini del decreto medesimo. 
          2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di
          cui al comma 1 risponde alle seguenti finalita': 
          a) miglioramento dei servizi; 
          b) trasparenza dell'azione amministrativa; 
          c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le  decisioni
          pubbliche; 
          d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa. 
          3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui
          al comma 1 risponde ai seguenti criteri: 
          a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi; 
          b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le
          normative comunitarie; 
          c) collegamento con il sistema statistico nazionale. 
          4.   Allo   scopo   di    conseguire    l'integrazione    e
          l'interconnessione dei  sistemi  informativi  di  tutte  le
          amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti  locali,  i
          concessionari di pubblici servizi sono destinatari di  atti
          di  indirizzo  e  di  raccomandazioni,  nei  modi  previsti
          dall'art. 7».