Art. 547 Caratterizzazione delle norme e dei criteri 1. Fatte salve le competenze spettanti a DigitPA riguardo all'emanazione di norme tecniche e criteri in tema di progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati, tenuto conto delle peculiarita' dei sistemi informativi con implicazioni di carattere operativo di cui all'articolo 544, comma 1, finalizzati al mantenimento e all'impiego dello strumento militare, spetta all'Amministrazione della difesa definire gli obiettivi strategici nel settore, fissati dal Ministro della difesa, in accordo anche con le intese raggiunte nell'ambito dell'Alleanza atlantica. 2. I programmi relativi ai sistemi di cui all'articolo 544, comma 1, sono oggetto di autonoma programmazione e non ricadono nella pianificazione triennale, di cui agli articoli 3, comma 1, e 22, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2009. 3. Il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per quel che concerne i sistemi informativi automatizzati a carattere gestionale di cui all'articolo 544, comma 2, sono approvati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2009. 4. L'Arma dei carabinieri, per la programmazione relativa ai progetti di automazione della propria area gestionale, da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della difesa, redige una propria pianificazione nella quale sono definiti obiettivi e priorita'. Per le interconnessioni possibili e' assicurata l'intesa con l'Amministrazione della difesa. La programmazione da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno segue le procedure del relativo regolamento del Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 1993. I singoli progetti, in fase di iter tecnico amministrativo, sono sottoposti al vaglio di DigitPA per un parere di merito sulla congruita' tecnico-economica, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009.
Note all'art. 547: - Il testo degli articoli 3, comma 1 e 3, e 22, comma 1, del citato decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, e' il seguente: «Art. 3 (Funzioni). - 1. Al fine di conseguire le finalita' di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attivita', aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. (omissis). 3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell'Ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'.»: «Art. 22 (Trasferimento delle funzioni). - 1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.». - Per il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542.