Art. 547 
 
             Caratterizzazione delle norme e dei criteri 
 
1.  Fatte  salve  le  competenze   spettanti   a   DigitPA   riguardo
all'emanazione di norme tecniche e criteri in tema di  progettazione,
realizzazione,  gestione  e  mantenimento  dei  sistemi   informativi
automatizzati,  tenuto   conto   delle   peculiarita'   dei   sistemi
informativi  con  implicazioni  di   carattere   operativo   di   cui
all'articolo 544, comma 1, finalizzati al mantenimento e  all'impiego
dello strumento militare,  spetta  all'Amministrazione  della  difesa
definire gli obiettivi strategici nel settore, fissati  dal  Ministro
della difesa, in accordo anche con le  intese  raggiunte  nell'ambito
dell'Alleanza atlantica. 
2. I programmi relativi ai sistemi di cui all'articolo 544, comma  1,
sono  oggetto  di  autonoma  programmazione  e  non  ricadono   nella
pianificazione triennale, di cui agli articoli  3,  comma  1,  e  22,
comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2009. 
3. Il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per quel che
concerne i sistemi informativi automatizzati a  carattere  gestionale
di  cui  all'articolo  544,  comma  2,  sono  approvati,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2009. 
4. L'Arma dei carabinieri, per la programmazione relativa ai progetti
di automazione della propria area gestionale, da realizzare  con  gli
stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della difesa, redige
una propria pianificazione nella  quale  sono  definiti  obiettivi  e
priorita'. Per le interconnessioni possibili e'  assicurata  l'intesa
con l'Amministrazione della difesa. La programmazione  da  realizzare
con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno
segue  le  procedure   del   relativo   regolamento   del   Ministero
dell'interno  emanato  ai  sensi   dell'articolo   16   del   decreto
legislativo n. 39 del 1993. I  singoli  progetti,  in  fase  di  iter
tecnico amministrativo, sono sottoposti al vaglio di DigitPA  per  un
parere di merito sulla congruita' tecnico-economica,  secondo  quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo  n.  177
del 2009. 
 
 
          Note all'art. 547: 
          - Il testo degli articoli 3, comma 1 e 3, e  22,  comma  1,
          del citato decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177,  e'
          il seguente: 
          «Art. 3 (Funzioni). - 1. Al fine di conseguire le finalita'
          di cui all'articolo 2,  DigitPA  opera,  nell'ambito  delle
          direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del
          Ministro delegato, ed in coerenza con il  Piano  ICT  nella
          pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo  22,
          comma  1,  sulla  base  di  un  Piano  triennale   per   la
          programmazione di propri obiettivi ed attivita', aggiornato
          annualmente, nel quale sono determinate le metodologie  per
          il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane  e
          finanziarie necessarie  al  fine.  Il  Piano  triennale  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o  del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
          2. (omissis). 
          3.  DigitPA  esprime  pareri  tecnici,  obbligatori  e  non
          vincolanti,  sugli  schemi  di  contratti  stipulati  dalle
          pubbliche     amministrazioni     centrali      concernenti
          l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi  ai  sistemi
          informativi automatizzati per quanto concerne la congruita'
          tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo   di   detti
          contratti sia superiore a euro  1.000.000,00  nel  caso  di
          procedura negoziata e  a  euro  2.000.000,00  nel  caso  di
          procedura  ristretta  o  di  procedura  aperta.  Il  parere
          dell'Ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
          dal ricevimento della relativa richiesta. Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.
          241 e successive modificazioni. Copia  dei  pareri  tecnici
          attinenti a questioni di competenza dell'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'.»: 
          «Art. 22 (Trasferimento delle funzioni). - 1.  La  funzione
          di coordinamento,  attraverso  la  redazione  di  un  piano
          triennale  annualmente  riveduto,  dei   progetti   e   dei
          principali interventi di sviluppo e  gestione  dei  sistemi
          informativi   automatizzati   delle   amministrazioni,   e'
          trasferita al Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  al
          Ministro delegato.». 
          - Per il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo  12
          febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542.