Art. 549 Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati 1. L'attivita' di monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente titolo, nonche' l'attivita' di verifica dei risultati conseguiti con le tecnologie informatiche e' effettuata dal dirigente generale responsabile tramite gli organi dell'Amministrazione della difesa competenti per legge, fatto salvo il potere sostitutivo di DigitPA previsto all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993.
Note all'art. 549: - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542. - Il testo dell'articolo 13, comma 2, del citato d. lgs. n. 39 del 1993 e' il seguente: «Art. 13 - 1. (omissis). 2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e' oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita'. Il monitoraggio e' avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano gia' stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorita'. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio puo' essere affidata a societa' specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorita' e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorita' si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorita', salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite societa' specializzata.».