Art. 549 
 
Monitoraggio  dei   programmi   relativi   ai   sistemi   informativi
                            automatizzati 
 
1. L'attivita' di monitoraggio  dei  programmi  relativi  ai  sistemi
informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi
quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente titolo,
nonche' l'attivita' di  verifica  dei  risultati  conseguiti  con  le
tecnologie  informatiche  e'  effettuata   dal   dirigente   generale
responsabile tramite gli  organi  dell'Amministrazione  della  difesa
competenti per legge, fatto salvo il potere  sostitutivo  di  DigitPA
previsto all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39  del
1993. 
 
 
          Note all'art. 549: 
          - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  si
          vedano le note all'articolo 542. 
          - Il testo dell'articolo 13, comma 2, del citato d. lgs. n.
          39 del 1993 e' il seguente: 
          «Art. 13 - 1. (omissis). 
          2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e'  oggetto
          di periodico  monitoraggio,  secondo  criteri  e  modalita'
          stabiliti  dall'Autorita'.  Il  monitoraggio   e'   avviato
          immediatamente a seguito della stipulazione  dei  contratti
          di cui al comma 1, ovvero  entro  centoventi  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  se  i
          contratti  siano  gia'  stati  stipulati.  Al  monitoraggio
          provvede  l'amministrazione  interessata  ovvero,  su   sua
          richiesta, l'Autorita'. In entrambi i casi l'esecuzione del
          monitoraggio puo' essere affidata a societa'  specializzata
          inclusa in un elenco predisposto dall'Autorita' e  che  non
          risulti collegata, ai sensi  dell'art.  7  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 , con le imprese parti dei  contratti.
          In  caso  d'inerzia  dell'amministrazione,  l'Autorita'  si
          sostituisce  ad  essa.   Le   spese   di   esecuzione   del
          monitoraggio sono a carico dell'Autorita', salve le ipotesi
          in cui l'amministrazione provveda alla predetta  esecuzione
          direttamente o tramite societa' specializzata.».