Art. 550 
 
Capitolati e contratti segretati o che esigono particolari misure  di
                              sicurezza 
 
1. Le clausole generali dei  contratti  che  l'Amministrazione  della
difesa stipula in materia di sistemi informativi  automatizzati  sono
contenute in capitolati approvati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta di DigitPA o del Ministro della difesa. 
2. Per i contratti segretati o  che  esigono  particolari  misure  di
sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, l'Amministrazione  della  difesa  comunica  a  DigitPA,
tramite il dirigente generale responsabile, le linee  essenziali  dei
progetti e le informazioni che consentano comunque  di  esprimere  il
parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177
del 2009. 
 
 
          Note all'art. 550: 
          - Il testo dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE),  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e'
          il seguente: 
          «Art. 17 (Contratti segretati  o  che  esigono  particolari
          misure di sicurezza).  -  1.  Le  opere,  i  servizi  e  le
          forniture destinati  ad  attivita'  della  Banca  d'Italia,
          delle forze armate o dei corpi di  polizia  per  la  difesa
          della  Nazione  o  per  i  compiti  di   istituto   nonche'
          dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione
          finanziaria  relativamente  alla   gestione   del   sistema
          informativo della fiscalita', o  ad  attivita'  degli  enti
          aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in  cui  sono
          richieste misure speciali di sicurezza o di  segretezza  in
          conformita' a  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
          amministrative vigenti o  quando  lo  esiga  la  protezione
          degli interessi essenziali  della  sicurezza  dello  Stato,
          possono  essere  eseguiti  in  deroga   alle   disposizioni
          relative alla pubblicita' delle  procedure  di  affidamento
          dei contratti pubblici, nel rispetto delle  previsioni  del
          presente articolo. 
          2. Le amministrazioni e  gli  enti  usuari  dichiarano  con
          provvedimento motivato, le opere, servizi  e  forniture  da
          considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio
          1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n.  801  o  di
          altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure
          di sicurezza». 
          3. I contratti sono  eseguiti  da  operatori  economici  in
          possesso, oltre che dei  requisiti  previsti  dal  presente
          codice, dell'abilitazione di sicurezza. 
          4.  L'affidamento  dei  contratti  dichiarati   segreti   o
          eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene  previo
          esperimento di gara informale a cui  sono  invitati  almeno
          cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero
          soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto
          e sempre che la  negoziazione  con  piu'  di  un  operatore
          economico sia compatibile con le esigenze di segretezza. 
          5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di essere
          autorizzato a presentare offerta  quale  mandatario  di  un
          raggruppamento  temporaneo,  del  quale  deve  indicare   i
          componenti. La stazione appaltante o  l'ente  aggiudicatore
          entro i successivi dieci giorni e'  tenuto  a  pronunziarsi
          sull'istanza; la mancata risposta nel  termine  equivale  a
          diniego di autorizzazione. 
          6. Gli  incaricati  della  progettazione,  della  direzione
          dell'esecuzione   e   del   collaudo,    qualora    esterni
          all'amministrazione,    devono    essere    in     possesso
          dell'abilitazione di sicurezza. 
          7. I contratti di cui al presente articolo posti in  essere
          da amministrazioni statali sono  sottoposti  esclusivamente
          al controllo successivo della Corte dei conti, la quale  si
          pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla  correttezza  e
          sull'efficacia della gestione.  Dell'attivita'  di  cui  al
          presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di  ciascun
          anno in una relazione al Parlamento. 
          8.». 
          - Per il  testo  dell'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 1 dicembre 2009, n.  177,  si  vedano  le  note
          all'articolo 547.