Art. 551 
 
            Selettivita' e armonizzazione delle procedure 
 
1. L'Amministrazione della difesa fornisce le informazioni  richieste
da DigitPA a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del
1993 per il tramite del dirigente generale responsabile. 
2. Se la richiesta e' formulata direttamente alle imprese  contraenti
con l'Amministrazione della difesa, le informazioni sono fornite  per
il tramite del dirigente generale responsabile. 
3.  Ai  soggetti  non  appartenenti  alla  pubblica   amministrazione
incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
n. 39 del 1993 di compiti di progettazione, sviluppo e  gestione  dei
sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401. 
 
 
          Note all'art. 551: 
          - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  si
          vedano le note all'articolo 542. 
          - Il testo degli articoli 2, comma 2, e 15, del  citato  d.
          lgs. n. 39 del 1993 e' il seguente: 
          «2.  Ove  sussistano  particolari  necessita'   di   natura
          tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono
          conferire affidamenti a terzi, anche  tramite  concessione,
          qualora  la  relativa  proposta  sia  accolta   nel   piano
          triennale di cui all'art. 9.». 
          «Art. 15 - 1. Le amministrazioni e  le  imprese  contraenti
          sono  tenute  a  fornire  all'Autorita'  ogni  informazione
          richiesta. Ove l'Autorita' ravvisi atti o comportamenti che
          possano ingenerare dubbi sulla loro conformita' alle regole
          della  concorrenza,   ne   riferisce   tempestivamente   al
          presidente dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del
          mercato. 
          2. Ove  risultino  gravi  inadempienze  delle  imprese  nei
          confronti  delle  amministrazioni,  l'Autorita'  invita  le
          amministrazioni  competenti  ad  assumere   i   conseguenti
          provvedimenti,  ivi  compresa  l'esclusione  delle  imprese
          inadempienti   dalla   partecipazione   a   procedure    di
          aggiudicazione   di   contratti   di   fornitura   con   le
          amministrazioni». 
          - Il testo dell'articolo  9  del  decreto-legge  31  luglio
          1987, n. 320 (Interventi in materia di riforma del processo
          penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 3 agosto 1987
          n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.  3
          ottobre 1987, n. 401 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
          ottobre 1987, n. 231), e' il seguente: 
          «Art. 9 (Segreto d'ufficio). -  1.  Anche  i  soggetti  non
          appartenenti alla pubblica  amministrazione,  di  cui  agli
          articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al  segreto  d'ufficio
          ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto cio'
          che venga  a  loro  conoscenza  a  causa  o  nell'esercizio
          dell'attivita' di cui sono incaricati. Tali soggetti devono
          possedere  i  requisiti  richiesti  ai   dipendenti   della
          pubblica amministrazione. 
          2.  All'atto  del   conferimento   dell'incarico   prestano
          giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice  di
          procedura  penale.  Nei  loro  confronti  si  applicano  le
          sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale».