Art. 304.
                   (Stato giuridico ed economico)

  Al  personale  delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4
agosto 1924 n. 1262, art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art.
1,  si  applicano  le  disposizioni  relative allo stato giuridico ed
economico  nonche'  all'avanzamento  in  carriera del personale delle
Ferrovie dello Stato.