Art. 304. (Stato giuridico ed economico) Al personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4 agosto 1924 n. 1262, art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art. 1, si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonche' all'avanzamento in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato.