Art. 367 Istituti musicali pareggiati 1. Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati di personalita' giuridica possono essere pareggiati ai conservatori di musica statali. 2. Le norme relative alle condizioni ed alle modalita' del pareggiamento, al personale e al funzionamento degli istituti pareggiati ed alla vigilanza sugli istituti stessi sono stabilite con regolamento governativo adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonche' del personale direttivo e docente incaricato e' quello stabilito per il corrispondente personale dei conservatori di musica. 4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati e' corrispondente a quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.