(Codice della navigazione-art. 704)
                              Art. 704. 
        (Istituzione di aerodromi e altri impianti privati). 
 
  L'istituzione, da parte di privati, di aeroporti, campi di fortuna,
campi  di  volo  e  di  altri  impianti  aeronautici,   deve   essere
preventivamente autorizzata dal ministro per l'aeronautica. 
 
  L'autorizzazione    abilita    all'esercizio    dell'aerodromo    o
dell'impianto.  Le  tariffe  relative  devono  essere  approvate  dal
ministro per l'aeronautica.