Art. 704.
(Istituzione di aerodromi e altri impianti privati).
L'istituzione, da parte di privati, di aeroporti, campi di fortuna,
campi di volo e di altri impianti aeronautici, deve essere
preventivamente autorizzata dal ministro per l'aeronautica.
L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'aerodromo o
dell'impianto. Le tariffe relative devono essere approvate dal
ministro per l'aeronautica.