Art. 705.
(Vigilanza sugli aerodromi e sugli altri impianti aeronautici
privati).
La vigilanza sull'attivita' esplicata in base all'autorizzazione,
di cui all'articolo precedente, e' esercitata, per gli aerodromi ove
sia un delegato di aeroporto, o di campo di fortuna, dal delegato
medesimo; negli altri aerodromi, e' esercitata dal direttore di
aeroporto della circoscrizione.
Parimenti il direttore di aeroporto esercita la vigilanza
sull'attivita' esplicata, fuori degli aerodromi, relativamente ad
altri impianti aeronautici.