(Codice della navigazione-art. 705)
                              Art. 705. 
(Vigilanza  sugli  aerodromi  e  sugli  altri  impianti   aeronautici
                              privati). 
 
  La vigilanza sull'attivita' esplicata in  base  all'autorizzazione,
di cui all'articolo precedente, e' esercitata, per gli aerodromi  ove
sia un delegato di aeroporto, o di campo  di  fortuna,  dal  delegato
medesimo; negli altri  aerodromi,  e'  esercitata  dal  direttore  di
aeroporto della circoscrizione. 
 
  Parimenti  il  direttore  di  aeroporto   esercita   la   vigilanza
sull'attivita' esplicata, fuori  degli  aerodromi,  relativamente  ad
altri impianti aeronautici.