(Codice della navigazione-art. 706)
                              Art. 706. 
                 (Impianti radioelettrici privati). 
 
  Gli impianti radioelettrici privati sono  sottoposti  al  controllo
tecnico dei ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica, che ne
stabiliscono d'accordo le modalita' d'installazione e di uso.