(Codice della navigazione-art. 707)
                              Art. 707. 
        (Registro degli aerodromi e degli impianti privati). 
 
  Gli aerodromi e gli altri impianti, costruiti e gestiti da privati,
sono  iscritti  in  un  registro  tenuto  presso  il  ministero   per
l'aeronautica, con le modalita' stabilite dal regolamento. 
 
  Nel registro devono essere annotati gli atti e i fatti relativi  al
trasferimento della  proprieta'  o  dell'esercizio  dell'aerodromo  o
dell'impianto. 
 
  Il registro puo' essere consultato da chinnque ne faccia richiesta.