Art. 707.
(Registro degli aerodromi e degli impianti privati).
Gli aerodromi e gli altri impianti, costruiti e gestiti da privati,
sono iscritti in un registro tenuto presso il ministero per
l'aeronautica, con le modalita' stabilite dal regolamento.
Nel registro devono essere annotati gli atti e i fatti relativi al
trasferimento della proprieta' o dell'esercizio dell'aerodromo o
dell'impianto.
Il registro puo' essere consultato da chinnque ne faccia richiesta.