(Codice della navigazione-art. 708)
                              Art. 708. 
                   (Uso degli aerodromi privati). 
 
  Salvo il caso di necessita', per l'uso  di  aerodromi  privati  non
aperti  al  traffico  e'   richiesto   il   consenso   dell'esercente
dell'aerodromo.