(Codice della navigazione-art. 709)
                              Art. 709. 
            (Apertura al traffico di aerodromi privati). 
 
  L'apertura al traffico aereo civile di aerodromi privati adibiti ad
usi  speciali  e'  sottoposta  all'autorizzazione  del  ministro  per
l'aeronautica. 
 
  Per  esigenze  di  pubblico  interesse  il  ministro  puo'  inoltre
dichiarare aperti al traffico determinati aerodromi privati;  in  tal
caso e' dovuto all'esercente un'indennita' da  determinarsi  a  norma
del regolamento.