Art. 709.
(Apertura al traffico di aerodromi privati).
L'apertura al traffico aereo civile di aerodromi privati adibiti ad
usi speciali e' sottoposta all'autorizzazione del ministro per
l'aeronautica.
Per esigenze di pubblico interesse il ministro puo' inoltre
dichiarare aperti al traffico determinati aerodromi privati; in tal
caso e' dovuto all'esercente un'indennita' da determinarsi a norma
del regolamento.