(Codice della navigazione-art. 710)
                              Art. 710. 
 (Mutamenti relativi alla proprieta' di aerodromi o altri impianti). 
 
  L'alienazione, la  locazione  di  aerodromi  o  di  altri  impianti
aeronautici  privati,  nonche'  la  costituzione  di  usufrutto   sui
medesimi, non hanno effetto se non sono autorizzate dal ministro  per
l'aeronautica. Ove  l'autorizzazione  non  sia  data  entro  sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta. 
 
  La successione a causa di morte nella proprieta'  o  nell'usufrutto
degli  aerodromi  o  degli  altri  impianti  predetti   deve   essere
notificata  al  ministro  per  l'aeronautica  entro  quindici  giorni
dall'accettazione dell'eredita' o dall'acquisto del legato. Entro tre
mesi dalla notifica, il ministro puo' promuovere l'espropriazione per
pubblico interesse.