Art. 710. (Mutamenti relativi alla proprieta' di aerodromi o altri impianti). L'alienazione, la locazione di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati, nonche' la costituzione di usufrutto sui medesimi, non hanno effetto se non sono autorizzate dal ministro per l'aeronautica. Ove l'autorizzazione non sia data entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta. La successione a causa di morte nella proprieta' o nell'usufrutto degli aerodromi o degli altri impianti predetti deve essere notificata al ministro per l'aeronautica entro quindici giorni dall'accettazione dell'eredita' o dall'acquisto del legato. Entro tre mesi dalla notifica, il ministro puo' promuovere l'espropriazione per pubblico interesse.