(Codice della navigazione-art. 711)
                              Art. 711. 
  (Mutamenti relativi all'esercizio di aerodromi o altri impianti). 
 
  La  cessione  dell'esercizio  di  aerodromi  o  di  altri  impianti
aeronautici privati non ha effetto se non e' autorizzata dal ministro
per l'aeronautica. 
 
  In caso di  esecuzione  forzata,  l'acquirente  o  l'aggiudicatario
dell'aerodromo o dell'impianto non puo' subentrare nell'esercizio dei
medesimi senza l'autorizzazione del ministro predetto. 
 
  Ove l'autorizzazione prevista dai comma  precedenti  non  sia  data
entro sessanta giorni dalla presentazione della  domanda,  questa  si
intende respinta. 
 
  La succesiione a causa di morte nell'esercizio di un aerodromo o di
altro  impianto  privato  deve  essere  notificata  al  ministro  per
l'aeronautica entro quindici giorni d'all'accettazione  dell'eredita'
o dall'acquisto  del  legato.  Entro  tre  mesi  dalla  notifica,  il
ministro puo' revocare l'autorizzazione a  esercitare  l'aerodromo  o
l'impianto.