Art. 711. (Mutamenti relativi all'esercizio di aerodromi o altri impianti). La cessione dell'esercizio di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati non ha effetto se non e' autorizzata dal ministro per l'aeronautica. In caso di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario dell'aerodromo o dell'impianto non puo' subentrare nell'esercizio dei medesimi senza l'autorizzazione del ministro predetto. Ove l'autorizzazione prevista dai comma precedenti non sia data entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta. La succesiione a causa di morte nell'esercizio di un aerodromo o di altro impianto privato deve essere notificata al ministro per l'aeronautica entro quindici giorni d'all'accettazione dell'eredita' o dall'acquisto del legato. Entro tre mesi dalla notifica, il ministro puo' revocare l'autorizzazione a esercitare l'aerodromo o l'impianto.