(Codice della navigazione-art. 712)
                              Art. 712. 
                    (Revoca dell'autorizzazione). 
 
  L'autorizzazione  all'esercizio  degli  aerodromi  e  degli   altri
impianti aeronautici privati e' in ogni caso revocabile per specifici
motivi di ordine pubblico o di interesse generale della navigazione.