(Codice della navigazione-art. 713)
                              Art. 713. 
                    (Cessazione dell'esercizio). 
 
  La cessazione dell'esercizio degli aerodromi e degli altri impianti
e'  sottoposta  alla  preventiva  autorizzazione  del  ministro   per
l'aeronautica. 
 
  Il  ministro  puo'  prescrivere  un  termine  prima  del  quale  la
cessazione non puo'  aver  luogo,  ovvero  provvedere  al  temporaneo
esercizio diretto dietro corresponsione  al  privato  di  un'adeguata
indennita'  secondo  le  norme  del  regolamento,  ovvero  promuovere
l'espropriazione per pubblico interesse. 
 
  Ove il ministro non provveda entro sessanta giorni  dalla  domanda,
l'autorizzazione s'intende negata.