Art. 713.
(Cessazione dell'esercizio).
La cessazione dell'esercizio degli aerodromi e degli altri impianti
e' sottoposta alla preventiva autorizzazione del ministro per
l'aeronautica.
Il ministro puo' prescrivere un termine prima del quale la
cessazione non puo' aver luogo, ovvero provvedere al temporaneo
esercizio diretto dietro corresponsione al privato di un'adeguata
indennita' secondo le norme del regolamento, ovvero promuovere
l'espropriazione per pubblico interesse.
Ove il ministro non provveda entro sessanta giorni dalla domanda,
l'autorizzazione s'intende negata.