(Regolamento-art. 670)
 
                              Art. 670. 
 
  Le rettificazioni che occorra di fare alle scritture, ai  prospetti
periodici e ai conti, debbono essere fatte  senza  raschiature  e  in
modo da lasciar vedere le scritture preesistenti. 
 
  Nella colonna delle osservazioni o nel margine dei  documenti  deve
essere data ragione delle fatte rettificazioni. 
 
  Nei conti giudiziali non possono introdursi alterazioni  di  sorta.
Le  rettificazioni  che  occorrono  per  effetto   delle   prescritte
verificazioni, saranno indicate in  colonne  apposite,  o  in  quelle
delle osservazioni, o in margine del documento  od  anche  in  foglio
separato, dandone ragione. 
 
  Ove  nella   verificazione   delle   contabilita'   periodiche   si
riscontrino  irregolarita'  tali  che  modifichino  il  credito   del
tesoriere o degli agenti pagatori,  i  titoli  irregolarmente  pagati
sono dedotti dalle relative contabilita', e respinti al contabile che
deve tosto darsene debito nei propri conti; salvo a lui il diritto di
riprodurre nelle  successive  contabilita'  tali  titoli  debitamente
regolarizzati.