Art. 670. Le rettificazioni che occorra di fare alle scritture, ai prospetti periodici e ai conti, debbono essere fatte senza raschiature e in modo da lasciar vedere le scritture preesistenti. Nella colonna delle osservazioni o nel margine dei documenti deve essere data ragione delle fatte rettificazioni. Nei conti giudiziali non possono introdursi alterazioni di sorta. Le rettificazioni che occorrono per effetto delle prescritte verificazioni, saranno indicate in colonne apposite, o in quelle delle osservazioni, o in margine del documento od anche in foglio separato, dandone ragione. Ove nella verificazione delle contabilita' periodiche si riscontrino irregolarita' tali che modifichino il credito del tesoriere o degli agenti pagatori, i titoli irregolarmente pagati sono dedotti dalle relative contabilita', e respinti al contabile che deve tosto darsene debito nei propri conti; salvo a lui il diritto di riprodurre nelle successive contabilita' tali titoli debitamente regolarizzati.