Art. 671. I conti, i prospetti, le note e le situazioni che debbono essere periodicamente trasmessi alle autorita' competenti, ai termini del presente regolamento, si compilano e si producono nelle determinate scadenze, anco se offrono un risultamento negativo; nel qual caso si riportano, ove occorra, le totalita' dei conti e delle dimostrazioni precedenti, coll'aggiunta delle dichiarazioni di essere negativi pel periodo di tempo cui riguardano i documenti anzidetti.