Art. 674. I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzioni o di altre disposizioni aventi tratto continuativo concernenti la contabilita', e quelli che possono interessare il servizio amministrativo, saranno comunicati al ministero del tesoro, Ragioneria generale, perche' esaminatili e fattevi occorrendo le opportune modificazioni, previa intelligenza coi Ministeri o colle Amministrazioni centrali proponenti, vi si apponga il visto del Ministro del tesoro. I progetti gia' visti dal ministro del tesoro verranno, secondo i casi, comunicati dagli stessi Ministeri o dalle Amministrazioni centrali proponenti al Consiglio di Stato, per il parere richiesto prima dell'approvazione di essi. Nei decreti reali, ministeriali o dei capi di amministrazione che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di sopra accennate sara' fatta menzione dell'accordo preso col ministro del tesoro e del parere espresso dal Consiglio di Stato.