(Testo unico imposte sui redditi-Allegato B)
 
                             Allegato B 
                    (previsto dall'articolo 308) 
 
  Definizioni rilevanti ai fini dell'imposizione minima globale 
  1) «aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15%); 
  2) «altri crediti d'imposta»: crediti di imposta non rimborsabili e
non  trasferibili  che  possono  essere   utilizzati   dal   titolare
originario per compensare i propri debiti per imposte rilevanti. 
  3) «bilancio consolidato»: 
    a) il bilancio predisposto da una entita'  secondo  un  principio
contabile conforme, in cui le attivita', le passivita', i  componenti
positivi e negativi di reddito e i flussi di cassa di tale entita'  e
di qualsiasi entita'  in  cui  essa  detiene  una  partecipazione  di
controllo sono indicati come quelli di un unico soggetto economico; 
    b) per i gruppi di cui al numero 25),  lettera  b),  il  bilancio
predisposto da una entita' secondo un principio contabile conforme; 
    c) il bilancio di cui alle lettere a)  o  b)  della  controllante
capogruppo che non e' redatto secondo un principio contabile conforme
e che e' stato successivamente rettificato  per  evitare  distorsioni
competitive rilevanti; 
    d) al di fuori delle fattispecie previste alle precedenti lettere
a), b)  o  c),  il  bilancio  che  sarebbe  stato  predisposto  dalla
controllante  capogruppo  qualora  ne  fosse  stata   obbligata   nel
presupposto che esso sarebbe stato redatto secondo principi contabili
autorizzati che possono essere conformi o altri  principi  contabili,
quest'ultimi rettificati al fine di evitare  distorsioni  competitive
rilevanti; 
  4) «casa madre»: un'entita' che include  nel  proprio  bilancio  il
valore  dell'utile  o  perdita  contabile  netta   di   una   stabile
organizzazione; 
  5)  «controllante»:  una  controllante  capogruppo   che   non   e'
un'entita' esclusa, una partecipante intermedia  o  una  partecipante
parzialmente posseduta; 
  6)  «controllante  capogruppo»:  a)  una   entita'   che   detiene,
direttamente o indirettamente, una  partecipazione  di  controllo  in
qualsiasi altra  entita'  e  che  non  e'  detenuta,  direttamente  o
indirettamente,  da  un'altra  entita'  con  una  partecipazione   di
controllo in essa; o b) la casa madre di un gruppo quale definito  al
numero 25), lettera b); 
  7)  «credito   d'imposta   negoziabile»:   un   credito   d'imposta
trasferibile  che  puo'  essere  utilizzato  dal  suo  titolare   per
compensare le imposte rilevanti del Paese che ha concesso il  credito
e che rispetta le seguenti due condizioni che debbono essere valutate
separatamente  in  capo  al  soggetto  a  cui  il  credito  e'  stato
originariamente concesso (titolare originario) ed in capo al soggetto
che ne e' diventato successivamente titolare (titolare successivo): 
    a) la condizione legale si considera rispettata  con  riferimento
al: 
      1) titolare originario, se la normativa del  Paese  che  lo  ha
istituito ne prevede la cedibilita' a favore  di  un  soggetto  terzo
nell'esercizio  con  riferimento  al  quale  il  credito   e'   stato
riconosciuto o entro la fine  del  quindicesimo  mese  successivo  al
termine dell'esercizio in cui sono soddisfatte le condizioni  per  il
suo ottenimento; 
      2) titolare successivo, se la normativa del  Paese  che  lo  ha
istituito prevede la possibilita' di effettuare ulteriori cessioni  a
soggetti terzi nello stesso esercizio in  cui  il  credito  e'  stato
trasferito al titolare successivo a condizione che  la  cessione  non
sia assoggettata a vincoli legali piu' stringenti rispetto  a  quelli
posti in capo al titolare originario. 
    b)  la  condizione  di  mercato  si  considera   rispettata   con
riferimento al: 
      1) titolare originario, se il credito e' ceduto a  un  soggetto
terzo entro la fine  del  quindicesimo  mese  successivo  al  termine
dell'esercizio in  cui  sono  state  soddisfatte  le  condizioni  per
l'ottenimento del credito, per  un  corrispettivo  non  inferiore  al
valore stabilito alla successiva lettera c) ovvero, se non  ceduto  o
ceduto a favore di parti correlate,  a  condizione  che  sul  mercato
esistano  transazioni   similari   tra   soggetti   terzi,   per   un
corrispettivo non  inferiore  al  valore  stabilito  alla  successiva
lettera c), nel periodo ricompreso tra la fine dell'esercizio in  cui
sono state soddisfatte le condizioni per l'ottenimento del credito  e
la fine del quindicesimo mese ad esso successivo; 
      2) titolare successivo, se il credito e' stato acquistato da un
soggetto terzo per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito
alla successiva lettera c); 
    c) il valore e' pari all'80 per cento del  valore  attuale  netto
del credito di imposta. 
    d) ai fini delle lettere a) e b): 
      1) per «soggetti terzi», si intendono  soggetti  nei  quali  un
soggetto detiene, direttamente o  indirettamente,  meno  del  50  per
cento del diritto agli utili e,  nei  casi  di  societa',  anche  dei
diritti di voto nell'altro soggetto  ovvero  soggetti  nei  quali  un
terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente,  meno  del  50
per cento del diritto agli utili e, nei casi di societa',  anche  dei
diritti di voto negli altri due soggetti; 
      2) per «parti correlate», si intendono i soggetti  diversi  dai
soggetti terzi ed in ogni  caso  i  soggetti  nei  quali  uno  ha  il
controllo, anche di  fatto,  dell'altro  o  sono  entrambi  sotto  il
controllo di un terzo soggetto. 
    e) ai fini della lettera c), il valore attuale netto deve  essere
calcolato tenendo conto dei seguenti elementi: 
      1) il valore del credito di  imposta  e'  pari  al  suo  valore
nominale ovvero alla porzione dello stesso non ancora  utilizzata  in
compensazione; 
      2) il tasso di attualizzazione e' pari al tasso  di  rendimento
di un titolo di Stato emesso dallo stesso Paese che ha  istituito  il
credito di imposta avente una durata analoga  al  periodo  minimo  di
utilizzo del credito di imposta, con  il  limite  massino  di  durata
quinquennale, emesso nello stesso anno  in  cui  la  titolarita'  del
credito e' stato trasferito; 
      3) i flussi di cassa che debbono essere considerati ai fini del
calcolo del valore attuale netto sono, per  ciascun  esercizio,  pari
all'ammontare massimo del valore del credito di imposta che in  detto
periodo puo' essere utilizzato in compensazione. 
  8) «credito d'imposta non negoziabile»: 
    un credito d'imposta trasferibile che non  soddisfa  una  o  piu'
condizioni per essere definito credito d'imposta negoziabile. 
  9) «credito d'imposta rimborsabile  non  qualificato»:  un  credito
d'imposta che non e' un credito d'imposta  rimborsabile  qualificato,
ma che e' rimborsabile in tutto o in parte; 
  10) «credito d'imposta rimborsabile qualificato»: 
    a) un credito d'imposta rimborsabile concepito in  modo  tale  da
dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'impresa
entro quattro anni dalla data in cui  la  stessa  ha  il  diritto  di
ricevere  il  credito   d'imposta   rimborsabile   ai   sensi   della
legislazione del Paese che concede il credito; o 
    b) se il credito d'imposta e' parzialmente rimborsabile, la parte
del credito d'imposta rimborsabile che  e'  pagabile  in  contanti  o
equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data  in
cui la  stessa  ha  il  diritto  di  ricevere  il  credito  d'imposta
rimborsabile parziale. Un credito d'imposta rimborsabile  qualificato
non include alcun ammontare di imposta accreditabile  o  rimborsabile
in virtu' di  un'imposta  accreditabile  rilevante  o  di  un'imposta
accreditabile non rilevante; 
  11) «credito d'imposta trasferibile»: un credito d'imposta che puo'
essere oggetto  di  una  o  piu'  cessioni  in  base  alla  normativa
civilistica e fiscale del  Paese  che  ha  istituito  il  credito.  I
crediti d'imposta trasferibili si distinguono  in  crediti  d'imposta
negoziabili e crediti d'imposta non negoziabili. 
  12)     «distorsione     competitiva     rilevante»:      l'effetto
dell'applicazione di principi contabili generalmente accettati, o  di
una sua procedura,  che  in  un  esercizio  comporta  una  variazione
complessiva  nella   contabilizzazione   di   componenti   reddituali
superiore a 75 milioni di euro rispetto all'importo che sarebbe stato
determinato applicando i principi contabili  internazionali  (IFRS  o
IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002); 
  13) «entita'»: qualsiasi persona giuridica  o  qualsiasi  soggetto,
diverso da una  persona  fisica,  che  predispone  proprie  scritture
contabili. Questo termine non include lo Stato o una sua suddivisione
politica o amministrativa centrale, locale o ente che svolge funzioni
statali; 
  14) «entita' a controllo congiunto»: una entita'  i  cui  risultati
economici, patrimoniali  e  finanziari  sono  contabilizzati  con  il
metodo  del  patrimonio  netto   nel   bilancio   consolidato   della
controllante capogruppo a  condizione  che  quest'ultima  detenga  in
essa,  direttamente  o  indirettamente,  una  partecipazione  pari  o
superiore al 50 per cento. La  definizione  di  entita'  a  controllo
congiunto non include: 
    a) la controllante  capogruppo  di  un  gruppo  multinazionale  o
nazionale che applica la Direttiva o le regole OCSE; 
    b) una entita' esclusa di cui all'articolo 311; 
    c) una entita' la cui partecipazione e' detenuta direttamente  da
una entita'  esclusa  appartenente  ad  un  gruppo  multinazionale  o
nazionale e che: 
      1) opera esclusivamente o  quasi  esclusivamente  per  detenere
attivita' o investire fondi a beneficio dei suoi investitori; o 
      2) esercita attivita' che sono accessorie a  quelle  esercitate
da una entita' esclusa; o 
      3) il suo reddito e' escluso dal calcolo del reddito o  perdita
rilevante ai sensi dell'articolo 323, comma 2, lettere b) e c); 
      4) una entita' che e' detenuta da un  gruppo  multinazionale  o
nazionale composto esclusivamente da entita' escluse; 
    5) una entita' sussidiaria a controllo congiunto; 
  15)  «entita'  assicurativa  di  investimento»:  una  entita'   che
soddisferebbe la definizione di  fondo  di  investimento  di  cui  al
numero 23) o di veicolo di investimento immobiliare di cui al  numero
56), se non fosse costituita in relazione a passivita'  derivanti  da
un contratto assicurativo  o  di  rendita  e  non  fosse  interamente
posseduta da una o piu'  imprese  assicurative  dello  stesso  gruppo
soggette a regolamentazione nel Paese in cui sono localizzate. 
  16) «entita'  designata»:  l'impresa,  diversa  dalla  controllante
capogruppo, che e' stata designata dal gruppo  multinazionale  o  dal
gruppo nazionale ad adempiere agli obblighi di comunicazione  di  cui
all'articolo 351 per conto del gruppo stesso; 
  17) «entita' d'investimento»: 
    a)  un  fondo  d'investimento  o  un  veicolo   di   investimento
immobiliare; 
    b) un'entita' il cui capitale e' detenuto per almeno  il  95  per
cento, direttamente da un'entita' di cui alla lettera a) o attraverso
una  o  piu'  di  esse  e  che   detiene   esclusivamente   o   quasi
esclusivamente  attivita'  o  investe  fondi  a  beneficio  dei  suoi
investitori; o 
    c) un'entita' il cui valore e' detenuto per almeno l'85 per cento
da un'entita' di cui alla lettera a), a condizione che il suo reddito
sia  sostanzialmente  costituito  da  dividendi   o   plusvalenze   o
minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita  rilevante  ai
sensi dell'articolo 323, comma 2, lettere b) e c); 
  18) «entita' di  servizi  pensionistici»:  un'entita'  istituita  e
gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire  fondi  a
beneficio delle entita' di cui al  numero  24),  lettera  a),  o  per
svolgere  attivita'  aventi  carattere   accessorio   rispetto   alle
attivita'  regolamentate  di  cui  al  numero  24),  lettera  a),   a
condizione che l'entita' di servizi pensionistici faccia parte  dello
stesso   gruppo   delle   entita'   che   svolgono   tali   attivita'
regolamentate; 
  19) «entita' statale»: un'entita' che  soddisfa  tutti  i  seguenti
criteri: 
    a) e' parte integrante di uno Stato o  totalmente  di  proprieta'
statale,  comprese  eventuali  rispettive  suddivisioni  politiche  o
autorita' locali dello stesso; 
    b) non esercita  un'attivita'  commerciale  o  imprenditoriale  e
persegue l'obiettivo principale di: 
      1) svolgere una funzione statale; o 
      2)   gestire   o   investire   i    beni    dello    Stato    o
dell'amministrazione  pubblica  mediante  la   realizzazione   e   la
detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale  e  le  connesse
attivita'  di  investimento  per  i  beni  dello  Stato  o  di   tale
amministrazione pubblica; 
    c) risponde dei suoi risultati allo Stato o ad un'amministrazione
pubblica cui fornisce una relazione informativa annuale; 
    d) i suoi beni sono attribuiti allo Stato o ad un'amministrazione
pubblica  in  caso  di  scioglimento  e  nella  misura  in  cui  essa
distribuisce  utili  netti,  questi  ultimi  sono  o  possono  essere
destinati  esclusivamente  allo  Stato  o  a   tale   amministrazione
pubblica. Tra le entita' statali sono incluse le Banche centrali. 
  20) «entita' sussidiaria a controllo congiunto» indica: 
    a) una entita' le cui attivita', passivita', componenti  positivi
e negativi di reddito e flussi finanziari  sono  contabilizzati  voce
per  voce  nel  bilancio  consolidato  di  una  entita'  a  controllo
congiunto sulla base di principi contabili conformi,  ovvero  che  lo
sarebbero in base ai principi contabili conformi qualora  essa  fosse
stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; o 
    b) una stabile organizzazione la cui casa madre e' una entita'  a
controllo congiunto ovvero  una  entita'  descritta  alla  precedente
lettera a). In tali casi, la stabile  organizzazione  e'  considerata
una distinta entita' sussidiaria a controllo congiunto; 
  21)  «entita'   trasparente»:   un'entita'   che   e'   considerata
trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui e' stata costituita,  in
relazione ai suoi componenti positivi  e  negativi  di  reddito,  gli
utili e le perdite  conseguiti  o  sostenuti,  a  meno  che  non  sia
residente a fini fiscali e assoggettata a  un'imposta  rilevante  sul
reddito o sul profitto in un altro Paese. Un'entita'  trasparente  e'
considerata: 
    a) una «entita' fiscalmente trasparente» per  quanto  riguarda  i
suoi componenti positivi e  negativi  di  reddito,  gli  utili  o  le
perdite nella misura in cui e' trasparente ai fini fiscali nel  Paese
in cui e' localizzato il soggetto partecipante; 
    b) una «entita' ibrida inversa» per quanto riguarda i  componenti
positivi e negativi di reddito, gli utili o le perdite  nella  misura
in cui non e' trasparente  ai  fini  fiscali  nel  Paese  in  cui  e'
localizzato  il  soggetto  partecipante.  Ai  fini   della   presente
definizione, per «trasparente ai fini fiscali» si intende il caso  in
cui le componenti positive e negative di  reddito,  gli  utili  o  le
perdite di un'entita' sono considerati dalla legislazione di un Paese
come se fossero conseguiti o sostenuti dal  partecipante  diretto  di
tale entita' in proporzione alla sua quota di partecipazione detenuta
in tale entita'. Qualora la partecipazione in una entita'  o  in  una
stabile organizzazione  che  fa  parte  di  un  gruppo  sia  detenuta
indirettamente tramite una catena di entita' fiscalmente trasparenti,
e'  considerata  come  se  fosse  detenuta  tramite   una   struttura
fiscalmente trasparente. Un'impresa che  non  e'  residente  ai  fini
fiscali e non e' assoggettata a un'imposta rilevante o  a  un'imposta
minima nazionale equivalente in base alla sua sede di direzione, alla
sua sede di costituzione o a criteri  analoghi  e'  considerata  come
un'entita' trasparente e fiscalmente trasparente  in  relazione  alle
sue componenti positive e  negative  di  reddito,  ai  suoi  utili  e
perdite, nella misura in cui: 
      a) i soggetti partecipanti di tale entita' sono localizzati  in
un Paese che considera l'entita' come trasparente ai fini fiscali; 
      b) la sede della sua attivita' non e' nel Paese in cui e' stata
costituita; e 
      c) le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le
perdite non sono attribuibili a una stabile organizzazione; 
  22)  «esercizio»:  il  periodo  di  rendicontazione  contabile   in
relazione  al  quale  la  controllante  capogruppo   di   un   gruppo
multinazionale o nazionale redige il  proprio  bilancio  consolidato.
Nell'ipotesi in cui la controllante capogruppo non rediga un bilancio
consolidato, il termine esercizio indica  il  periodo  corrispondente
all'anno solare; 
  23) «fondo d'investimento»: un'entita' o  uno  strumento  giuridico
che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
    a)  e'  concepito  per  aggregare  attivita'  finanziarie  o  non
finanziarie di una pluralita' di investitori, alcuni  dei  quali  non
collegati tra loro; 
    b)  investe  tali  attivita'  conformemente  a  una  politica  di
investimento definita; 
    c) consente agli investitori di ridurre i costi  di  transazione,
di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio. 
    d) e' costituito principalmente per generare redditi o  utili  da
investimenti  o  proteggere  da  eventi  o  risultati  particolari  o
generali; 
    e) i  suoi  investitori  hanno  diritto  a  un  rendimento  sulle
attivita' del fondo o sul reddito derivante da tali attivita',  sulla
base del conferimento effettuato; 
    f) il fondo, o il suo  gestore,  e'  assoggettato  al  regime  di
regolamentazione dei  fondi  d'investimento,  inclusa  un'appropriata
regolamentazione in materia di  antiriciclaggio  e  protezione  degli
investitori, nel Paese in cui e' stabilito o gestito; 
    g) e' gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale
che agisce per conto degli investitori; 
  24) «fondo pensione»: 
    a) un'entita' stabilita e gestita in una Paese  esclusivamente  o
quasi  esclusivamente  per   amministrare   o   erogare   prestazioni
pensionistiche e benefici accessori o collaterali a  persone  fisiche
se: 
      1) tale entita' e' regolamentata in quanto tale da tale Paese o
da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorita' locali;
o 
      2) tali prestazioni sono garantite  o  altrimenti  protette  da
disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato  di
attivita' detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante  per
garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici  in
caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del  gruppo
nazionale; b) un'entita' di servizi pensionistici; 
  25) «gruppo»: 
    a) un insieme di  entita'  tra  loro  collegate  per  effetto  di
rapporti di proprieta' o di controllo che sono incluse  nel  bilancio
consolidato della controllante capogruppo, nonche' ogni  impresa  che
ne e' esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del  principio
di rilevanza o perche' detenuta per la vendita; o 
    b) una entita' che  ha  una  o  piu'  stabili  organizzazioni,  a
condizione che non faccia parte di un  altro  gruppo  quale  definito
alla lettera a); 
  26)  «gruppo  a  controllo  congiunto»:  una  entita'  a  controllo
congiunto di cui al  numero  14)  e  le  sue  entita'  sussidiarie  a
controllo congiunto di cui al numero 20). 
  27) «gruppo multinazionale»: qualsiasi gruppo  comprendente  almeno
una entita' o una stabile organizzazione che non e'  localizzata  nel
Paese della controllante capogruppo; 
  28) «gruppo nazionale»: qualsiasi gruppo le cui imprese sono  tutte
localizzate nel territorio dello Stato; 
  29) «imposizione integrativa»: la  maggiore  imposta  calcolata  in
relazione ad un Paese o ad un'impresa a norma dell'articolo 334; 
  30)  «imposta  accreditabile  non  rilevante»:  qualsiasi  imposta,
diversa da un'imposta accreditabile rilevante, maturata o versata  da
un'impresa, che e': 
    a)  rimborsabile  al  beneficiario  effettivo  di  un  dividendo,
distribuito  da  tale  impresa  in  relazione  a  tale  dividendo   o
utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte  di  un
debito d'imposta, diverso di un  debito  d'imposta  relativo  a  tale
dividendo; o 
    b) rimborsabile alla societa' che distribuisce un dividendo ad un
azionista. 
  Ai fini della  presente  definizione,  per  «imposta  accreditabile
rilevante» si intende un'imposta  rilevante  maturata  o  versata  da
un'impresa - compresa una stabile  organizzazione  -  rimborsabile  o
accreditabile al beneficiario  effettivo  del  dividendo  distribuito
dall'impresa o, nel caso di un'imposta rilevante maturata  o  versata
da una stabile organizzazione, un dividendo  distribuito  dalla  casa
madre, nella misura in cui il rimborso e' esigibile o il  credito  e'
concesso: 
    a) da un Paese diverso da quello  che  ha  applicato  le  imposte
rilevanti di cui all'articolo 327; 
    b) a un  beneficiario  effettivo  del  dividendo  assoggettato  a
imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota  minima
d'imposta  sul  dividendo  percepito  a  norma   della   legislazione
nazionale del Paese che ha applicato  le  imposte  rilevanti  di  cui
all'articolo 327 all'impresa; 
    c) a una persona fisica che  e'  il  beneficiario  effettivo  del
dividendo e fiscalmente residente  nel  Paese  che  ha  applicato  le
imposte rilevanti di  cui  all'articolo  327  all'impresa  e  che  e'
assoggettata a imposizione a  un  tasso  nominale  pari  o  superiore
all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o 
    d) a un'entita' statale, a  un'organizzazione  internazionale,  a
un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione
residente, a un'entita' d'investimento residente che non fa parte  di
un gruppo multinazionale o nazionale di imprese, o a una societa'  di
assicurazione sulla vita residente nella misura in cui  il  dividendo
e' percepito in relazione alle attivita' del fondo pensione residente
ed e' assoggettato a imposizione  in  modo  analogo  a  un  dividendo
percepito da un fondo pensione. 
  Ai fini della lettera d): 
    1) un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione  e'
residente in un Paese se e' ivi costituito e gestito; 
    2) un'entita' d'investimento e'  residente  in  un  Paese  se  e'
costituita e regolamentata in tale Paese; 
    3) una societa' di assicurazione  sulla  vita  e'  residente  nel
Paese in cui e' localizzata; 
  31) «imposta minima integrativa equivalente»: un insieme di  regole
attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale  Paese
non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste: 
    a) siano  equivalenti  alle  disposizioni  della  Direttiva  (UE)
2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (di seguito  Direttiva)
o, per quanto riguarda le giurisdizioni degli Stati terzi,  alle  Tax
Challenges Arising from the  Digitalisation  of  the  Economy  Global
Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two ) («regole OCSE»), in  base
alle quali la controllante di un gruppo multinazionale o di un gruppo
nazionale calcola e versa l'importo  di  imposizione  integrativa  ad
essa attribuita  in  relazione  alle  imprese  del  gruppo  che  sono
soggette ad una bassa imposizione; 
    b) siano amministrate in modo coerente con le disposizioni  della
citata Direttiva o, per quanto  riguarda  gli  Stati  terzi,  con  le
regole OCSE; 
  32) «imposta minima nazionale equivalente»: una imposta integrativa
attuata nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale  Paese
non attribuisca benefici connessi a tali regole e che: 
    a) preveda la determinazione  del  reddito  o  perdita  rilevante
delle  imprese  localizzate  in   tale   Paese   conformemente   alle
disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda le  giurisdizioni
di Paesi terzi,  alle  regole  OCSE  e  l'applicazione  dell'aliquota
minima d'imposta a tali redditi o  profitti  eccedenti  conformemente
alle disposizioni della Direttiva o, per quanto  riguarda  gli  Stati
terzi, alle regole elaborate dall'OCSE; 
    b)  sia  applicata  e  amministrata  in  modo  coerente  con   le
disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati  terzi,
con le regole  elaborate  dall'OCSE.  Ai  fini  della  determinazione
dell'imposta minima  nazionale  equivalente,  il  reddito  o  perdita
rilevante ed il profitto eccedente puo' essere calcolato  secondo  un
principio contabile conforme o autorizzato, con gli aggiustamenti per
rimuovere  distorsioni  competitive  rilevanti,  diverso  da   quello
utilizzato  nella  preparazione  del   bilancio   consolidato   dalla
controllante capogruppo. 
  33) «imposta minima suppletiva equivalente»: un insieme  di  regole
attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione  che  esso  non
attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste: 
    a) siano equivalenti alle disposizioni previste  nella  Direttiva
o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole OCSE in base alle
quali un Paese  riscuote  la  sua  quota  imputabile  di  imposizione
integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non  e'  stata
applicata nell'ambito dell'imposta minima integrativa  nei  confronti
delle imprese a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale; 
    b) sia amministrata in modo coerente con  le  disposizioni  della
Direttiva o, per quanto gli Stati terzi, con le regole OCSE; 
  34) "imposte rilevanti semplificate": le imposte  sul  reddito  del
Paese  riportate  nella  voce  imposte  dei   rendiconti   finanziari
qualificati del gruppo, al netto degli importi che non  rappresentano
imposte rilevanti e degli importi  relativi  alle  posizioni  fiscali
incerte  riportate  in  tali  rendiconti.  Ai  fini  della   presente
definizione, per "rendiconti finanziari qualificati" s'intende: a)  i
rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato
della controllante capogruppo; b) i  bilanci  o  rendiconti  separati
delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o  in
base  a  principi  contabili  autorizzati   a   condizione   che   le
informazioni ivi riportate siano predisposte in base a tali  principi
e siano affidabili; c) nel caso di una impresa che non e' consolidata
linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base  al  principio
di  rilevanza,  i  bilanci  di  tale  impresa   utilizzati   per   la
predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo; 
  35) «impresa»: 
    a) qualsiasi entita' che fa parte di un gruppo  multinazionale  o
nazionale; e 
    b) qualsiasi stabile organizzazione di  una  casa  madre  che  fa
parte di un gruppo multinazionale di cui alla lettera a); 
  36) «impresa a bassa imposizione»: 
    a) un'impresa facente parte di un gruppo multinazionale o  di  un
gruppo nazionale localizzata in un Paese a bassa imposizione; o 
    b) un'entita' apolide che, per un dato esercizio, ha  un  reddito
rilevante   e   un'aliquota   d'imposizione    effettiva    inferiore
all'aliquota minima d'imposta; 
  37) «impresa dichiarante»: impresa che  presenta  la  comunicazione
sulle  imposte  di  cui  all'articolo  309  secondo  quanto  disposto
nell'articolo 351; 
  38) «impresa proprietaria»: una impresa che detiene, direttamente o
indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa  dello  stesso
gruppo multinazionale o nazionale; 
  39)  «organizzazione  internazionale»:   qualsiasi   organizzazione
intergovernativa,    compresa    un'organizzazione    sovranazionale,
un'agenzia o ente da essa interamente detenuti, che soddisfa tutte le
seguenti condizioni: 
    a) e' composto principalmente da governi; 
    b) ha concluso con il Paese in cui e'  stabilito  un  accordo  di
sede o un accordo sostanzialmente simile,  per  esempio  accordi  che
conferiscono  privilegi  e  immunita'  agli  uffici   o   alle   sedi
dell'organizzazione in tale Paese; e 
    c) la legge o i  suoi  atti  statutari  impediscono  che  il  suo
reddito maturi a beneficio di privati; 
  40) «organizzazione senza scopo di lucro»: un'entita' che  soddisfa
tutti i seguenti criteri: 
    a) e' costituita e gestita nel suo Paese di residenza: 
      1)  esclusivamente  per  finalita'   religiose,   caritatevoli,
scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o 
      2)  in  quanto   organizzazione   professionale,   associazione
commerciale,  camera  di  commercio,   organizzazione   del   lavoro,
organizzazione   agricola   o   orticola,   associazione   civica   o
organizzazione attiva esclusivamente per la promozione del  benessere
sociale; 
    b) sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attivita'  di
cui alla lettera a) e' esente dall'imposta sul reddito nel suo  Paese
di residenza; 
    c) non ha azionisti o soci che esercitano diritti ad  ottenere  o
beneficiare del suo reddito o del suo patrimonio; 
    d) il reddito o le  attivita'  dell'entita'  non  possono  essere
distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entita' non
caritatevole, se non: 
      1) nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entita'; 
      2) a titolo di pagamento di una  remunerazione  congrua  per  i
servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o 
      3) a titolo di pagamento del valore normale di beni  acquistati
dall'entita'; 
    e)  in  caso  di   risoluzione,   liquidazione   o   scioglimento
dell'entita', tutte le sue  attivita'  devono  essere  distribuite  o
devolute a un'altra organizzazione senza scopo di lucro o allo  Stato
o ad una sua  suddivisione  politica  o  autorita'  locale,  compresa
qualsiasi amministrazione pubblica, del Paese di residenza; 
    f) non esercita un'attivita' commerciale  o  imprenditoriale  non
direttamente  collegata  alle  finalita'  per  le  quali   e'   stata
istituita; 
  41) «Paese»: identifica uno Stato membro dell'Unione europea o  uno
Stato terzo o un territorio terzo con autonomia impositiva; 
  42) «Paese a  bassa  imposizione»:  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea o un Paese terzo in cui il gruppo multinazionale o  nazionale
abbia,  in  qualsiasi  esercizio,  un   reddito   rilevante   e   sia
assoggettato  a   un'aliquota   d'imposizione   effettiva   inferiore
all'aliquota minima d'imposta; 
  43) «partecipazione»: indica la partecipazione  al  capitale  o  al
patrimonio di una impresa, qualificata come tale in base ai  principi
contabili conformi o ai  principi  contabili  autorizzati  utilizzati
nella redazione del bilancio consolidato, che comporta la titolarita'
del diritto agli utili, al capitale o alle riserve della impresa.  In
caso di partecipazione indirettamente detenuta, il  suo  valore  deve
essere    calcolato    tenendo    in     considerazione     l'effetto
demoltiplicativo; 
  44)  «partecipazione  di  controllo»:  una  partecipazione  in  una
entita' in base alla quale il titolare della partecipazione e' tenuto
a consolidarne le attivita', passivita', i ricavi, i costi e i flussi
finanziari applicando il metodo  del  consolidamento  voce  per  voce
secondo un principio  contabile  conforme  o  ai  principi  contabili
autorizzati  o  che  avrebbe  dovuto   consolidarne   le   attivita',
passivita', i ricavi, i costi e i  flussi  finanziari  applicando  il
metodo del consolidamento voce per voce se la controllante capogruppo
fosse stata obbligata  a  predisporre  il  bilancio  consolidato;  si
assume che una impresa detenga le partecipazioni di  controllo  delle
sue stabili organizzazioni; 
  45) «partecipante intermedia»: un'impresa che detiene, direttamente
o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso
gruppo multinazionale o gruppo nazionale e che non si configura  come
controllante capogruppo, partecipante parzialmente posseduta, stabile
organizzazione,  entita'  d'investimento   o   entita'   assicurativa
d'investimento; 
  46)  «partecipante  parzialmente  posseduta»:  un'impresa,  diversa
dalla  controllante   capogruppo,   dalla   stabile   organizzazione,
dall'entita'   d'investimento   o   dall'entita'   assicurativa    di
investimento,  che  detiene   direttamente   o   indirettamente   una
partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale
o nazionale, i cui diritti agli utili sono detenuti,  direttamente  o
indirettamente, per piu' del 20 per cento da soggetti terzi ossia  da
una o piu' persone fisiche o da una o  piu'  entita'  che  non  fanno
parte del gruppo multinazionale o nazionale; 
  47) «principio contabile autorizzato»: in relazione a una  impresa,
i principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo
contabile autorizzato nel Paese in cui e' localizzata  l'impresa;  ai
fini della presente definizione, per organismo contabile  autorizzato
si intende l'organismo avente autorita' giuridica  in  un  Paese  per
prescrivere, stabilire o  accettare  principi  contabili  a  fini  di
rendicontazione finanziaria; 
  48)  «principio   contabile   conforme»:   i   principi   contabili
internazionali  (IFRS  o  IFRS  adottati  dall'Unione  a  norma   del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di  principi  contabili
internazionali) e i  principi  contabili  generalmente  accettati  di
Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione  europea,  Stati
membri dello Spazio economico europeo, Hong  Kong  (Cina),  Giappone,
Messico,  Nuova  Zelanda,  Repubblica  popolare  cinese,   Repubblica
dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore,  Svizzera,  Regno
Unito e Stati Uniti d'America; 
  49) «redditi passivi»: i seguenti componenti  positivi  di  reddito
che concorrono a formare il reddito o perdita rilevante a  condizione
che gli stessi siano assoggettati  ad  imposizione  in  capo  ad  una
impresa proprietaria ai sensi delle disposizioni di un  regime  delle
imprese controllate estere o per effetto del  regime  di  trasparenza
fiscale applicato con riferimento ad una entita' ibrida: 
    a) dividendi o proventi assimilati; 
    b) interessi o proventi assimilati; 
    c) canoni di locazione, affitto o noleggio relativi a beni mobili
o immobili; 
    d) canoni da proprieta' intellettuale; 
    e) rendite; 
    f) le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni e  diritti
che generano i redditi di cui alle precedenti lettere; 
  50) «reddito o perdita rilevante»: il valore dell'utile  o  perdita
contabile   netta   dell'esercizio   di   una   impresa   rettificato
conformemente alle regole di cui alla parte III, titolo I, capi  III,
VI e VII. Per «perdita rilevante» si intende un  importo  negativo  o
pari a zero e per «reddito rilevante» s'intende un importo positivo; 
  51) «regime di imposizione sull'utile distribuito»:  un  regime  di
imposizione sul reddito delle societa' che: 
    a) applica l'imposta sul reddito sugli  utili  solo  quando  tali
utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli  azionisti
o  quando   la   societa'   sostiene   determinate   spese   estranee
all'esercizio della sua attivita' d'impresa; 
    b)  applica  un'imposta   ad   un'aliquota   pari   o   superiore
all'aliquota minima d'imposta; e 
    c) era in vigore il 1° luglio 2021 o prima di tale data; 
  52) «regime fiscale delle societa' controllate estere»:  il  regime
fiscale previsto dall'articolo 186, dall'articolo 7  della  Direttiva
(UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, ovvero  un  insieme
di regole analoghe, diverse da  quelle  relative  all'imposta  minima
integrativa o dell'imposta minima integrativa  equivalente,  adottate
anche da altri Paesi in base alle quali un socio diretto o  indiretto
di un'entita' estera o la casa madre di una stabile organizzazione in
esenzione e' assoggettato o  assoggettata  a  imposizione  sulla  sua
quota parte o sulla totalita' dei redditi percepiti da tale impresa o
stabile organizzazione indipendentemente dal fatto che  tali  redditi
siano distribuiti; 
  53) «stabile organizzazione»: 
    a) una  sede  di  affari,  inclusa  una  fattispecie  assimilata,
localizzata in un Paese in cui tale sede o fattispecie e' considerata
una  stabile  organizzazione  in  conformita'  alle  previsioni   ivi
applicabili di una convenzione per evitare le doppie  imposizioni,  a
condizione che tale  Paese  le  attribuisca  fiscalmente  il  reddito
conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7  del  modello
di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito  e
sul patrimonio (di seguito Modello OCSE); 
    b) nel caso in  cui  non  sia  applicabile  una  convenzione  per
evitare le doppie imposizioni sul reddito, una sede d'affari, inclusa
una  fattispecie  assimilata,   con   riferimento   alla   quale   la
legislazione interna di un Paese assoggetta ad imposizione il reddito
netto  ad  essa  attribuibile  con  modalita'   similari   a   quelle
applicabili  per  l'imposizione  dei  redditi  dei  propri  residenti
fiscali; 
    c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema  di  imposizione
sui redditi, una sede d'affari, inclusa una  fattispecie  assimilata,
ivi ubicata, che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo
il Modello OCSE, se tale Paese avesse, ai sensi  dell'articolo  7  di
tale Modello, il diritto di assoggettare a imposizione detto reddito; 
    d)  una  sede  d'affari,  o  una  fattispecie   assimilata,   non
ricompresa nelle ipotesi di cui alle lettere da (a) a (c)  attraverso
la quale e'  esercitata  un'attivita'  imprenditoriale  in  un  Paese
diverso da quello di localizzazione della casa madre a condizione che
il  Paese  di  localizzazione  di  quest'ultima  esenti  il   reddito
attribuibile a tali attivita'; 
  54)  «l'utile  da  attivita'  accessorie  al  trasporto   marittimo
internazionale»: l'utile netto conseguito  da  una  impresa  relativo
alle  seguenti  attivita'  da  essa  esercitate  in  connessione  con
l'attivita' di trasporto di persone  e  merci  per  nave  nell'ambito
dell'attivita' internazionale: 
    1) attivita' di noleggio di  una  nave  priva  dell'equipaggio  e
delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento  a  favore  di
un'altra impresa di trasporto marittimo, non appartenente al  gruppo,
a condizione  che  la  durata  del  contratto  di  noleggio  non  sia
superiore a tre anni; 
    2) vendita di biglietti emessi  da  altre  imprese  di  trasporto
marittimo, appartenenti o meno al gruppo, in  relazione  alla  tratta
interna di un trasporto internazionale; 
    3) attivita' di noleggio e deposito a breve termine di  container
ed incasso  di  penali  collegate  alla  ritardata  riconsegna  degli
stessi; 
    4) fornitura di servizi  di  ingegneria,  manutenzione,  gestione
merci, ristorazione e  servizi  alla  clientela  a  favore  di  altre
imprese di trasporto marittimo appartenenti o meno al gruppo; 
    5) investimenti  accessori  che  costituiscono  parte  integrante
dell'attivita' di trasporto di merci o di passeggeri nell'ambito  del
traffico internazionale. 
  55) «utile da trasporto marittimo internazionale»:  indica  l'utile
netto  conseguito  da  una  impresa  dall'esercizio  delle   seguenti
attivita',  a  condizione  che  il  trasporto  non   sia   effettuato
esclusivamente tra localita' situate all'interno del  territorio  del
medesimo Paese: 
    1) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o
merci per mezzo di nave di proprieta', noleggiata ovvero a  qualsiasi
titolo a sua disposizione; 
    2) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o
merci per mezzo  di  nave  in  base  a  contratti  che  prevedono  la
disponibilita' di suoi predeterminati spazi; 
    3) noleggio di nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico
internazionale di persone o merci, corredata  di  equipaggio  nonche'
delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento; 
    4) noleggio di una nave  adibita  al  trasporto  nell'ambito  del
traffico internazionale di persone o merci, priva  dell'equipaggio  e
delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento, a  favore  di
un'altra  impresa  del  gruppo  che  esercita   trasporto   marittimo
internazionale; 
    5) partecipazione ad una associazione di imprese o ad  un'agenzia
operativa internazionale per il trasporto di merci  o  di  passeggeri
via nave nell'ambito del traffico internazionale; 
    6) alienazione di una nave utilizzata per il trasporto di persone
o merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione che  la
stessa  sia  stata  detenuta  dall'impresa  per  almeno  1   anno   e
correttamente  classificata   in   bilancio   come   immobilizzazione
materiale. 
  56)  «valore  contabile  netto  dei  beni  tangibili»:   la   media
aritmetica semplice del valore contabile dei beni tangibili, al netto
di ammortamenti e svalutazioni, registrato all'inizio  ed  alla  fine
dell'esercizio e riportato in bilancio; 
  57) "veicolo di cartolarizzazione": un'entita' che partecipa  a  un
accordo  di  cartolarizzazione  e  che  soddisfa  tutte  le  seguenti
condizioni: 
    a) l'entita' svolge solo  attivita'  che  agevolano  uno  o  piu'
accordi di cartolarizzazione; 
    b) concede garanzie sulle proprie attivita' a favore  dei  propri
creditori (o dei creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione); 
    c) versa tutta la liquidita' ottenuta dalle sue attivita' ai suoi
creditori (o ai creditori di un altro veicolo  di  cartolarizzazione)
su  base  annuale  o  con  una  frequenza   maggiore,   a   eccezione
alternativamente di: 
      1)   disponibilita'   liquide,   trattenute   in   base    alla
documentazione   dell'accordo,   per   far    fronte    all'eventuale
distribuzione agli azionisti (o equivalenti) di un ammontare di utile
che sia trascurabile rispetto  ai  ricavi  conseguiti  nell'esercizio
dall'entita'; 
      2) disponibilita' liquide ragionevolmente richieste  secondo  i
termini dell'accordo per uno (o entrambi) dei seguenti scopi: 
      2.1) effettuare un accantonamento in vista dei pagamenti futuri
che sono richiesti o che saranno probabilmente richiesti in base alle
clausole dell'accordo; 
      2.2) mantenere o migliorare il merito creditizio dell'entita'. 
      Ai  fini  della   presente   definizione,   per   "accordo   di
cartolarizzazione" s'intende un meccanismo che soddisfa  le  seguenti
condizioni: e' attuato al fine di mettere in comune e  riconfezionare
un portafoglio di attivita' (o  esposizioni  di  attivita')  per  gli
investitori  che  non  sono  imprese  del  gruppo  multinazionale   o
nazionale, in modo da separare  giuridicamente  uno  o  piu'  insiemi
identificati di attivita'; e limita l'esposizione di tali investitori
al rischio di insolvenza  di  un'entita'  che  detiene  le  attivita'
giuridicamente separate, controllando la possibilita' che i creditori
identificati di  tali  entita'  (o  di  altra  entita'  nell'accordo)
avanzino pretese nei  suoi  confronti  attraverso  la  documentazione
giuridicamente vincolante sottoscritta da tali creditori»; 
  58) «veicolo di investimento immobiliare»: un'entita' i cui  attivi
sono prevalentemente costituiti da beni immobili ed i cui  titoli  di
partecipazione al capitale o al patrimonio  sono  ampiamente  diffusi
tra il pubblico laddove le modalita' di imposizione  del  reddito  da
essa prodotto in un determinato periodo di imposta comportano,  entro
il periodo di imposta successivo, un unico livello di  imposizione  a
livello dell'entita'  ovvero  a  livello  dei  suoi  partecipanti  al
capitale ed al patrimonio.