Allegato B
(previsto dall'articolo 308)
Definizioni rilevanti ai fini dell'imposizione minima globale
1) «aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15%);
2) «altri crediti d'imposta»: crediti di imposta non rimborsabili e
non trasferibili che possono essere utilizzati dal titolare
originario per compensare i propri debiti per imposte rilevanti.
3) «bilancio consolidato»:
a) il bilancio predisposto da una entita' secondo un principio
contabile conforme, in cui le attivita', le passivita', i componenti
positivi e negativi di reddito e i flussi di cassa di tale entita' e
di qualsiasi entita' in cui essa detiene una partecipazione di
controllo sono indicati come quelli di un unico soggetto economico;
b) per i gruppi di cui al numero 25), lettera b), il bilancio
predisposto da una entita' secondo un principio contabile conforme;
c) il bilancio di cui alle lettere a) o b) della controllante
capogruppo che non e' redatto secondo un principio contabile conforme
e che e' stato successivamente rettificato per evitare distorsioni
competitive rilevanti;
d) al di fuori delle fattispecie previste alle precedenti lettere
a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato predisposto dalla
controllante capogruppo qualora ne fosse stata obbligata nel
presupposto che esso sarebbe stato redatto secondo principi contabili
autorizzati che possono essere conformi o altri principi contabili,
quest'ultimi rettificati al fine di evitare distorsioni competitive
rilevanti;
4) «casa madre»: un'entita' che include nel proprio bilancio il
valore dell'utile o perdita contabile netta di una stabile
organizzazione;
5) «controllante»: una controllante capogruppo che non e'
un'entita' esclusa, una partecipante intermedia o una partecipante
parzialmente posseduta;
6) «controllante capogruppo»: a) una entita' che detiene,
direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in
qualsiasi altra entita' e che non e' detenuta, direttamente o
indirettamente, da un'altra entita' con una partecipazione di
controllo in essa; o b) la casa madre di un gruppo quale definito al
numero 25), lettera b);
7) «credito d'imposta negoziabile»: un credito d'imposta
trasferibile che puo' essere utilizzato dal suo titolare per
compensare le imposte rilevanti del Paese che ha concesso il credito
e che rispetta le seguenti due condizioni che debbono essere valutate
separatamente in capo al soggetto a cui il credito e' stato
originariamente concesso (titolare originario) ed in capo al soggetto
che ne e' diventato successivamente titolare (titolare successivo):
a) la condizione legale si considera rispettata con riferimento
al:
1) titolare originario, se la normativa del Paese che lo ha
istituito ne prevede la cedibilita' a favore di un soggetto terzo
nell'esercizio con riferimento al quale il credito e' stato
riconosciuto o entro la fine del quindicesimo mese successivo al
termine dell'esercizio in cui sono soddisfatte le condizioni per il
suo ottenimento;
2) titolare successivo, se la normativa del Paese che lo ha
istituito prevede la possibilita' di effettuare ulteriori cessioni a
soggetti terzi nello stesso esercizio in cui il credito e' stato
trasferito al titolare successivo a condizione che la cessione non
sia assoggettata a vincoli legali piu' stringenti rispetto a quelli
posti in capo al titolare originario.
b) la condizione di mercato si considera rispettata con
riferimento al:
1) titolare originario, se il credito e' ceduto a un soggetto
terzo entro la fine del quindicesimo mese successivo al termine
dell'esercizio in cui sono state soddisfatte le condizioni per
l'ottenimento del credito, per un corrispettivo non inferiore al
valore stabilito alla successiva lettera c) ovvero, se non ceduto o
ceduto a favore di parti correlate, a condizione che sul mercato
esistano transazioni similari tra soggetti terzi, per un
corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva
lettera c), nel periodo ricompreso tra la fine dell'esercizio in cui
sono state soddisfatte le condizioni per l'ottenimento del credito e
la fine del quindicesimo mese ad esso successivo;
2) titolare successivo, se il credito e' stato acquistato da un
soggetto terzo per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito
alla successiva lettera c);
c) il valore e' pari all'80 per cento del valore attuale netto
del credito di imposta.
d) ai fini delle lettere a) e b):
1) per «soggetti terzi», si intendono soggetti nei quali un
soggetto detiene, direttamente o indirettamente, meno del 50 per
cento del diritto agli utili e, nei casi di societa', anche dei
diritti di voto nell'altro soggetto ovvero soggetti nei quali un
terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente, meno del 50
per cento del diritto agli utili e, nei casi di societa', anche dei
diritti di voto negli altri due soggetti;
2) per «parti correlate», si intendono i soggetti diversi dai
soggetti terzi ed in ogni caso i soggetti nei quali uno ha il
controllo, anche di fatto, dell'altro o sono entrambi sotto il
controllo di un terzo soggetto.
e) ai fini della lettera c), il valore attuale netto deve essere
calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:
1) il valore del credito di imposta e' pari al suo valore
nominale ovvero alla porzione dello stesso non ancora utilizzata in
compensazione;
2) il tasso di attualizzazione e' pari al tasso di rendimento
di un titolo di Stato emesso dallo stesso Paese che ha istituito il
credito di imposta avente una durata analoga al periodo minimo di
utilizzo del credito di imposta, con il limite massino di durata
quinquennale, emesso nello stesso anno in cui la titolarita' del
credito e' stato trasferito;
3) i flussi di cassa che debbono essere considerati ai fini del
calcolo del valore attuale netto sono, per ciascun esercizio, pari
all'ammontare massimo del valore del credito di imposta che in detto
periodo puo' essere utilizzato in compensazione.
8) «credito d'imposta non negoziabile»:
un credito d'imposta trasferibile che non soddisfa una o piu'
condizioni per essere definito credito d'imposta negoziabile.
9) «credito d'imposta rimborsabile non qualificato»: un credito
d'imposta che non e' un credito d'imposta rimborsabile qualificato,
ma che e' rimborsabile in tutto o in parte;
10) «credito d'imposta rimborsabile qualificato»:
a) un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da
dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'impresa
entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di
ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della
legislazione del Paese che concede il credito; o
b) se il credito d'imposta e' parzialmente rimborsabile, la parte
del credito d'imposta rimborsabile che e' pagabile in contanti o
equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in
cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta
rimborsabile parziale. Un credito d'imposta rimborsabile qualificato
non include alcun ammontare di imposta accreditabile o rimborsabile
in virtu' di un'imposta accreditabile rilevante o di un'imposta
accreditabile non rilevante;
11) «credito d'imposta trasferibile»: un credito d'imposta che puo'
essere oggetto di una o piu' cessioni in base alla normativa
civilistica e fiscale del Paese che ha istituito il credito. I
crediti d'imposta trasferibili si distinguono in crediti d'imposta
negoziabili e crediti d'imposta non negoziabili.
12) «distorsione competitiva rilevante»: l'effetto
dell'applicazione di principi contabili generalmente accettati, o di
una sua procedura, che in un esercizio comporta una variazione
complessiva nella contabilizzazione di componenti reddituali
superiore a 75 milioni di euro rispetto all'importo che sarebbe stato
determinato applicando i principi contabili internazionali (IFRS o
IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002);
13) «entita'»: qualsiasi persona giuridica o qualsiasi soggetto,
diverso da una persona fisica, che predispone proprie scritture
contabili. Questo termine non include lo Stato o una sua suddivisione
politica o amministrativa centrale, locale o ente che svolge funzioni
statali;
14) «entita' a controllo congiunto»: una entita' i cui risultati
economici, patrimoniali e finanziari sono contabilizzati con il
metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato della
controllante capogruppo a condizione che quest'ultima detenga in
essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o
superiore al 50 per cento. La definizione di entita' a controllo
congiunto non include:
a) la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o
nazionale che applica la Direttiva o le regole OCSE;
b) una entita' esclusa di cui all'articolo 311;
c) una entita' la cui partecipazione e' detenuta direttamente da
una entita' esclusa appartenente ad un gruppo multinazionale o
nazionale e che:
1) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere
attivita' o investire fondi a beneficio dei suoi investitori; o
2) esercita attivita' che sono accessorie a quelle esercitate
da una entita' esclusa; o
3) il suo reddito e' escluso dal calcolo del reddito o perdita
rilevante ai sensi dell'articolo 323, comma 2, lettere b) e c);
4) una entita' che e' detenuta da un gruppo multinazionale o
nazionale composto esclusivamente da entita' escluse;
5) una entita' sussidiaria a controllo congiunto;
15) «entita' assicurativa di investimento»: una entita' che
soddisferebbe la definizione di fondo di investimento di cui al
numero 23) o di veicolo di investimento immobiliare di cui al numero
56), se non fosse costituita in relazione a passivita' derivanti da
un contratto assicurativo o di rendita e non fosse interamente
posseduta da una o piu' imprese assicurative dello stesso gruppo
soggette a regolamentazione nel Paese in cui sono localizzate.
16) «entita' designata»: l'impresa, diversa dalla controllante
capogruppo, che e' stata designata dal gruppo multinazionale o dal
gruppo nazionale ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 351 per conto del gruppo stesso;
17) «entita' d'investimento»:
a) un fondo d'investimento o un veicolo di investimento
immobiliare;
b) un'entita' il cui capitale e' detenuto per almeno il 95 per
cento, direttamente da un'entita' di cui alla lettera a) o attraverso
una o piu' di esse e che detiene esclusivamente o quasi
esclusivamente attivita' o investe fondi a beneficio dei suoi
investitori; o
c) un'entita' il cui valore e' detenuto per almeno l'85 per cento
da un'entita' di cui alla lettera a), a condizione che il suo reddito
sia sostanzialmente costituito da dividendi o plusvalenze o
minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai
sensi dell'articolo 323, comma 2, lettere b) e c);
18) «entita' di servizi pensionistici»: un'entita' istituita e
gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a
beneficio delle entita' di cui al numero 24), lettera a), o per
svolgere attivita' aventi carattere accessorio rispetto alle
attivita' regolamentate di cui al numero 24), lettera a), a
condizione che l'entita' di servizi pensionistici faccia parte dello
stesso gruppo delle entita' che svolgono tali attivita'
regolamentate;
19) «entita' statale»: un'entita' che soddisfa tutti i seguenti
criteri:
a) e' parte integrante di uno Stato o totalmente di proprieta'
statale, comprese eventuali rispettive suddivisioni politiche o
autorita' locali dello stesso;
b) non esercita un'attivita' commerciale o imprenditoriale e
persegue l'obiettivo principale di:
1) svolgere una funzione statale; o
2) gestire o investire i beni dello Stato o
dell'amministrazione pubblica mediante la realizzazione e la
detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse
attivita' di investimento per i beni dello Stato o di tale
amministrazione pubblica;
c) risponde dei suoi risultati allo Stato o ad un'amministrazione
pubblica cui fornisce una relazione informativa annuale;
d) i suoi beni sono attribuiti allo Stato o ad un'amministrazione
pubblica in caso di scioglimento e nella misura in cui essa
distribuisce utili netti, questi ultimi sono o possono essere
destinati esclusivamente allo Stato o a tale amministrazione
pubblica. Tra le entita' statali sono incluse le Banche centrali.
20) «entita' sussidiaria a controllo congiunto» indica:
a) una entita' le cui attivita', passivita', componenti positivi
e negativi di reddito e flussi finanziari sono contabilizzati voce
per voce nel bilancio consolidato di una entita' a controllo
congiunto sulla base di principi contabili conformi, ovvero che lo
sarebbero in base ai principi contabili conformi qualora essa fosse
stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; o
b) una stabile organizzazione la cui casa madre e' una entita' a
controllo congiunto ovvero una entita' descritta alla precedente
lettera a). In tali casi, la stabile organizzazione e' considerata
una distinta entita' sussidiaria a controllo congiunto;
21) «entita' trasparente»: un'entita' che e' considerata
trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui e' stata costituita, in
relazione ai suoi componenti positivi e negativi di reddito, gli
utili e le perdite conseguiti o sostenuti, a meno che non sia
residente a fini fiscali e assoggettata a un'imposta rilevante sul
reddito o sul profitto in un altro Paese. Un'entita' trasparente e'
considerata:
a) una «entita' fiscalmente trasparente» per quanto riguarda i
suoi componenti positivi e negativi di reddito, gli utili o le
perdite nella misura in cui e' trasparente ai fini fiscali nel Paese
in cui e' localizzato il soggetto partecipante;
b) una «entita' ibrida inversa» per quanto riguarda i componenti
positivi e negativi di reddito, gli utili o le perdite nella misura
in cui non e' trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui e'
localizzato il soggetto partecipante. Ai fini della presente
definizione, per «trasparente ai fini fiscali» si intende il caso in
cui le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le
perdite di un'entita' sono considerati dalla legislazione di un Paese
come se fossero conseguiti o sostenuti dal partecipante diretto di
tale entita' in proporzione alla sua quota di partecipazione detenuta
in tale entita'. Qualora la partecipazione in una entita' o in una
stabile organizzazione che fa parte di un gruppo sia detenuta
indirettamente tramite una catena di entita' fiscalmente trasparenti,
e' considerata come se fosse detenuta tramite una struttura
fiscalmente trasparente. Un'impresa che non e' residente ai fini
fiscali e non e' assoggettata a un'imposta rilevante o a un'imposta
minima nazionale equivalente in base alla sua sede di direzione, alla
sua sede di costituzione o a criteri analoghi e' considerata come
un'entita' trasparente e fiscalmente trasparente in relazione alle
sue componenti positive e negative di reddito, ai suoi utili e
perdite, nella misura in cui:
a) i soggetti partecipanti di tale entita' sono localizzati in
un Paese che considera l'entita' come trasparente ai fini fiscali;
b) la sede della sua attivita' non e' nel Paese in cui e' stata
costituita; e
c) le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le
perdite non sono attribuibili a una stabile organizzazione;
22) «esercizio»: il periodo di rendicontazione contabile in
relazione al quale la controllante capogruppo di un gruppo
multinazionale o nazionale redige il proprio bilancio consolidato.
Nell'ipotesi in cui la controllante capogruppo non rediga un bilancio
consolidato, il termine esercizio indica il periodo corrispondente
all'anno solare;
23) «fondo d'investimento»: un'entita' o uno strumento giuridico
che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) e' concepito per aggregare attivita' finanziarie o non
finanziarie di una pluralita' di investitori, alcuni dei quali non
collegati tra loro;
b) investe tali attivita' conformemente a una politica di
investimento definita;
c) consente agli investitori di ridurre i costi di transazione,
di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio.
d) e' costituito principalmente per generare redditi o utili da
investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o
generali;
e) i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle
attivita' del fondo o sul reddito derivante da tali attivita', sulla
base del conferimento effettuato;
f) il fondo, o il suo gestore, e' assoggettato al regime di
regolamentazione dei fondi d'investimento, inclusa un'appropriata
regolamentazione in materia di antiriciclaggio e protezione degli
investitori, nel Paese in cui e' stabilito o gestito;
g) e' gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale
che agisce per conto degli investitori;
24) «fondo pensione»:
a) un'entita' stabilita e gestita in una Paese esclusivamente o
quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni
pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche
se:
1) tale entita' e' regolamentata in quanto tale da tale Paese o
da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorita' locali;
o
2) tali prestazioni sono garantite o altrimenti protette da
disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato di
attivita' detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante per
garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici in
caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo
nazionale; b) un'entita' di servizi pensionistici;
25) «gruppo»:
a) un insieme di entita' tra loro collegate per effetto di
rapporti di proprieta' o di controllo che sono incluse nel bilancio
consolidato della controllante capogruppo, nonche' ogni impresa che
ne e' esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio
di rilevanza o perche' detenuta per la vendita; o
b) una entita' che ha una o piu' stabili organizzazioni, a
condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito
alla lettera a);
26) «gruppo a controllo congiunto»: una entita' a controllo
congiunto di cui al numero 14) e le sue entita' sussidiarie a
controllo congiunto di cui al numero 20).
27) «gruppo multinazionale»: qualsiasi gruppo comprendente almeno
una entita' o una stabile organizzazione che non e' localizzata nel
Paese della controllante capogruppo;
28) «gruppo nazionale»: qualsiasi gruppo le cui imprese sono tutte
localizzate nel territorio dello Stato;
29) «imposizione integrativa»: la maggiore imposta calcolata in
relazione ad un Paese o ad un'impresa a norma dell'articolo 334;
30) «imposta accreditabile non rilevante»: qualsiasi imposta,
diversa da un'imposta accreditabile rilevante, maturata o versata da
un'impresa, che e':
a) rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo,
distribuito da tale impresa in relazione a tale dividendo o
utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un
debito d'imposta, diverso di un debito d'imposta relativo a tale
dividendo; o
b) rimborsabile alla societa' che distribuisce un dividendo ad un
azionista.
Ai fini della presente definizione, per «imposta accreditabile
rilevante» si intende un'imposta rilevante maturata o versata da
un'impresa - compresa una stabile organizzazione - rimborsabile o
accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito
dall'impresa o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata
da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dalla casa
madre, nella misura in cui il rimborso e' esigibile o il credito e'
concesso:
a) da un Paese diverso da quello che ha applicato le imposte
rilevanti di cui all'articolo 327;
b) a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato a
imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima
d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione
nazionale del Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui
all'articolo 327 all'impresa;
c) a una persona fisica che e' il beneficiario effettivo del
dividendo e fiscalmente residente nel Paese che ha applicato le
imposte rilevanti di cui all'articolo 327 all'impresa e che e'
assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore
all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o
d) a un'entita' statale, a un'organizzazione internazionale, a
un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione
residente, a un'entita' d'investimento residente che non fa parte di
un gruppo multinazionale o nazionale di imprese, o a una societa' di
assicurazione sulla vita residente nella misura in cui il dividendo
e' percepito in relazione alle attivita' del fondo pensione residente
ed e' assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo
percepito da un fondo pensione.
Ai fini della lettera d):
1) un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione e'
residente in un Paese se e' ivi costituito e gestito;
2) un'entita' d'investimento e' residente in un Paese se e'
costituita e regolamentata in tale Paese;
3) una societa' di assicurazione sulla vita e' residente nel
Paese in cui e' localizzata;
31) «imposta minima integrativa equivalente»: un insieme di regole
attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale Paese
non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
a) siano equivalenti alle disposizioni della Direttiva (UE)
2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (di seguito Direttiva)
o, per quanto riguarda le giurisdizioni degli Stati terzi, alle Tax
Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global
Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two ) («regole OCSE»), in base
alle quali la controllante di un gruppo multinazionale o di un gruppo
nazionale calcola e versa l'importo di imposizione integrativa ad
essa attribuita in relazione alle imprese del gruppo che sono
soggette ad una bassa imposizione;
b) siano amministrate in modo coerente con le disposizioni della
citata Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le
regole OCSE;
32) «imposta minima nazionale equivalente»: una imposta integrativa
attuata nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale Paese
non attribuisca benefici connessi a tali regole e che:
a) preveda la determinazione del reddito o perdita rilevante
delle imprese localizzate in tale Paese conformemente alle
disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni
di Paesi terzi, alle regole OCSE e l'applicazione dell'aliquota
minima d'imposta a tali redditi o profitti eccedenti conformemente
alle disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati
terzi, alle regole elaborate dall'OCSE;
b) sia applicata e amministrata in modo coerente con le
disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi,
con le regole elaborate dall'OCSE. Ai fini della determinazione
dell'imposta minima nazionale equivalente, il reddito o perdita
rilevante ed il profitto eccedente puo' essere calcolato secondo un
principio contabile conforme o autorizzato, con gli aggiustamenti per
rimuovere distorsioni competitive rilevanti, diverso da quello
utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato dalla
controllante capogruppo.
33) «imposta minima suppletiva equivalente»: un insieme di regole
attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che esso non
attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
a) siano equivalenti alle disposizioni previste nella Direttiva
o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole OCSE in base alle
quali un Paese riscuote la sua quota imputabile di imposizione
integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non e' stata
applicata nell'ambito dell'imposta minima integrativa nei confronti
delle imprese a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale;
b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni della
Direttiva o, per quanto gli Stati terzi, con le regole OCSE;
34) "imposte rilevanti semplificate": le imposte sul reddito del
Paese riportate nella voce imposte dei rendiconti finanziari
qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano
imposte rilevanti e degli importi relativi alle posizioni fiscali
incerte riportate in tali rendiconti. Ai fini della presente
definizione, per "rendiconti finanziari qualificati" s'intende: a) i
rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato
della controllante capogruppo; b) i bilanci o rendiconti separati
delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o in
base a principi contabili autorizzati a condizione che le
informazioni ivi riportate siano predisposte in base a tali principi
e siano affidabili; c) nel caso di una impresa che non e' consolidata
linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio
di rilevanza, i bilanci di tale impresa utilizzati per la
predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo;
35) «impresa»:
a) qualsiasi entita' che fa parte di un gruppo multinazionale o
nazionale; e
b) qualsiasi stabile organizzazione di una casa madre che fa
parte di un gruppo multinazionale di cui alla lettera a);
36) «impresa a bassa imposizione»:
a) un'impresa facente parte di un gruppo multinazionale o di un
gruppo nazionale localizzata in un Paese a bassa imposizione; o
b) un'entita' apolide che, per un dato esercizio, ha un reddito
rilevante e un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore
all'aliquota minima d'imposta;
37) «impresa dichiarante»: impresa che presenta la comunicazione
sulle imposte di cui all'articolo 309 secondo quanto disposto
nell'articolo 351;
38) «impresa proprietaria»: una impresa che detiene, direttamente o
indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso
gruppo multinazionale o nazionale;
39) «organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione
intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale,
un'agenzia o ente da essa interamente detenuti, che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a) e' composto principalmente da governi;
b) ha concluso con il Paese in cui e' stabilito un accordo di
sede o un accordo sostanzialmente simile, per esempio accordi che
conferiscono privilegi e immunita' agli uffici o alle sedi
dell'organizzazione in tale Paese; e
c) la legge o i suoi atti statutari impediscono che il suo
reddito maturi a beneficio di privati;
40) «organizzazione senza scopo di lucro»: un'entita' che soddisfa
tutti i seguenti criteri:
a) e' costituita e gestita nel suo Paese di residenza:
1) esclusivamente per finalita' religiose, caritatevoli,
scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o
2) in quanto organizzazione professionale, associazione
commerciale, camera di commercio, organizzazione del lavoro,
organizzazione agricola o orticola, associazione civica o
organizzazione attiva esclusivamente per la promozione del benessere
sociale;
b) sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attivita' di
cui alla lettera a) e' esente dall'imposta sul reddito nel suo Paese
di residenza;
c) non ha azionisti o soci che esercitano diritti ad ottenere o
beneficiare del suo reddito o del suo patrimonio;
d) il reddito o le attivita' dell'entita' non possono essere
distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entita' non
caritatevole, se non:
1) nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entita';
2) a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i
servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o
3) a titolo di pagamento del valore normale di beni acquistati
dall'entita';
e) in caso di risoluzione, liquidazione o scioglimento
dell'entita', tutte le sue attivita' devono essere distribuite o
devolute a un'altra organizzazione senza scopo di lucro o allo Stato
o ad una sua suddivisione politica o autorita' locale, compresa
qualsiasi amministrazione pubblica, del Paese di residenza;
f) non esercita un'attivita' commerciale o imprenditoriale non
direttamente collegata alle finalita' per le quali e' stata
istituita;
41) «Paese»: identifica uno Stato membro dell'Unione europea o uno
Stato terzo o un territorio terzo con autonomia impositiva;
42) «Paese a bassa imposizione»: uno Stato membro dell'Unione
europea o un Paese terzo in cui il gruppo multinazionale o nazionale
abbia, in qualsiasi esercizio, un reddito rilevante e sia
assoggettato a un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore
all'aliquota minima d'imposta;
43) «partecipazione»: indica la partecipazione al capitale o al
patrimonio di una impresa, qualificata come tale in base ai principi
contabili conformi o ai principi contabili autorizzati utilizzati
nella redazione del bilancio consolidato, che comporta la titolarita'
del diritto agli utili, al capitale o alle riserve della impresa. In
caso di partecipazione indirettamente detenuta, il suo valore deve
essere calcolato tenendo in considerazione l'effetto
demoltiplicativo;
44) «partecipazione di controllo»: una partecipazione in una
entita' in base alla quale il titolare della partecipazione e' tenuto
a consolidarne le attivita', passivita', i ricavi, i costi e i flussi
finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce
secondo un principio contabile conforme o ai principi contabili
autorizzati o che avrebbe dovuto consolidarne le attivita',
passivita', i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il
metodo del consolidamento voce per voce se la controllante capogruppo
fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; si
assume che una impresa detenga le partecipazioni di controllo delle
sue stabili organizzazioni;
45) «partecipante intermedia»: un'impresa che detiene, direttamente
o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso
gruppo multinazionale o gruppo nazionale e che non si configura come
controllante capogruppo, partecipante parzialmente posseduta, stabile
organizzazione, entita' d'investimento o entita' assicurativa
d'investimento;
46) «partecipante parzialmente posseduta»: un'impresa, diversa
dalla controllante capogruppo, dalla stabile organizzazione,
dall'entita' d'investimento o dall'entita' assicurativa di
investimento, che detiene direttamente o indirettamente una
partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale
o nazionale, i cui diritti agli utili sono detenuti, direttamente o
indirettamente, per piu' del 20 per cento da soggetti terzi ossia da
una o piu' persone fisiche o da una o piu' entita' che non fanno
parte del gruppo multinazionale o nazionale;
47) «principio contabile autorizzato»: in relazione a una impresa,
i principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo
contabile autorizzato nel Paese in cui e' localizzata l'impresa; ai
fini della presente definizione, per organismo contabile autorizzato
si intende l'organismo avente autorita' giuridica in un Paese per
prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di
rendicontazione finanziaria;
48) «principio contabile conforme»: i principi contabili
internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili
internazionali) e i principi contabili generalmente accettati di
Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, Stati
membri dello Spazio economico europeo, Hong Kong (Cina), Giappone,
Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica
dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno
Unito e Stati Uniti d'America;
49) «redditi passivi»: i seguenti componenti positivi di reddito
che concorrono a formare il reddito o perdita rilevante a condizione
che gli stessi siano assoggettati ad imposizione in capo ad una
impresa proprietaria ai sensi delle disposizioni di un regime delle
imprese controllate estere o per effetto del regime di trasparenza
fiscale applicato con riferimento ad una entita' ibrida:
a) dividendi o proventi assimilati;
b) interessi o proventi assimilati;
c) canoni di locazione, affitto o noleggio relativi a beni mobili
o immobili;
d) canoni da proprieta' intellettuale;
e) rendite;
f) le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni e diritti
che generano i redditi di cui alle precedenti lettere;
50) «reddito o perdita rilevante»: il valore dell'utile o perdita
contabile netta dell'esercizio di una impresa rettificato
conformemente alle regole di cui alla parte III, titolo I, capi III,
VI e VII. Per «perdita rilevante» si intende un importo negativo o
pari a zero e per «reddito rilevante» s'intende un importo positivo;
51) «regime di imposizione sull'utile distribuito»: un regime di
imposizione sul reddito delle societa' che:
a) applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali
utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti
o quando la societa' sostiene determinate spese estranee
all'esercizio della sua attivita' d'impresa;
b) applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore
all'aliquota minima d'imposta; e
c) era in vigore il 1° luglio 2021 o prima di tale data;
52) «regime fiscale delle societa' controllate estere»: il regime
fiscale previsto dall'articolo 186, dall'articolo 7 della Direttiva
(UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, ovvero un insieme
di regole analoghe, diverse da quelle relative all'imposta minima
integrativa o dell'imposta minima integrativa equivalente, adottate
anche da altri Paesi in base alle quali un socio diretto o indiretto
di un'entita' estera o la casa madre di una stabile organizzazione in
esenzione e' assoggettato o assoggettata a imposizione sulla sua
quota parte o sulla totalita' dei redditi percepiti da tale impresa o
stabile organizzazione indipendentemente dal fatto che tali redditi
siano distribuiti;
53) «stabile organizzazione»:
a) una sede di affari, inclusa una fattispecie assimilata,
localizzata in un Paese in cui tale sede o fattispecie e' considerata
una stabile organizzazione in conformita' alle previsioni ivi
applicabili di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, a
condizione che tale Paese le attribuisca fiscalmente il reddito
conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello
di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio (di seguito Modello OCSE);
b) nel caso in cui non sia applicabile una convenzione per
evitare le doppie imposizioni sul reddito, una sede d'affari, inclusa
una fattispecie assimilata, con riferimento alla quale la
legislazione interna di un Paese assoggetta ad imposizione il reddito
netto ad essa attribuibile con modalita' similari a quelle
applicabili per l'imposizione dei redditi dei propri residenti
fiscali;
c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione
sui redditi, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata,
ivi ubicata, che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo
il Modello OCSE, se tale Paese avesse, ai sensi dell'articolo 7 di
tale Modello, il diritto di assoggettare a imposizione detto reddito;
d) una sede d'affari, o una fattispecie assimilata, non
ricompresa nelle ipotesi di cui alle lettere da (a) a (c) attraverso
la quale e' esercitata un'attivita' imprenditoriale in un Paese
diverso da quello di localizzazione della casa madre a condizione che
il Paese di localizzazione di quest'ultima esenti il reddito
attribuibile a tali attivita';
54) «l'utile da attivita' accessorie al trasporto marittimo
internazionale»: l'utile netto conseguito da una impresa relativo
alle seguenti attivita' da essa esercitate in connessione con
l'attivita' di trasporto di persone e merci per nave nell'ambito
dell'attivita' internazionale:
1) attivita' di noleggio di una nave priva dell'equipaggio e
delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento a favore di
un'altra impresa di trasporto marittimo, non appartenente al gruppo,
a condizione che la durata del contratto di noleggio non sia
superiore a tre anni;
2) vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto
marittimo, appartenenti o meno al gruppo, in relazione alla tratta
interna di un trasporto internazionale;
3) attivita' di noleggio e deposito a breve termine di container
ed incasso di penali collegate alla ritardata riconsegna degli
stessi;
4) fornitura di servizi di ingegneria, manutenzione, gestione
merci, ristorazione e servizi alla clientela a favore di altre
imprese di trasporto marittimo appartenenti o meno al gruppo;
5) investimenti accessori che costituiscono parte integrante
dell'attivita' di trasporto di merci o di passeggeri nell'ambito del
traffico internazionale.
55) «utile da trasporto marittimo internazionale»: indica l'utile
netto conseguito da una impresa dall'esercizio delle seguenti
attivita', a condizione che il trasporto non sia effettuato
esclusivamente tra localita' situate all'interno del territorio del
medesimo Paese:
1) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o
merci per mezzo di nave di proprieta', noleggiata ovvero a qualsiasi
titolo a sua disposizione;
2) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o
merci per mezzo di nave in base a contratti che prevedono la
disponibilita' di suoi predeterminati spazi;
3) noleggio di nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico
internazionale di persone o merci, corredata di equipaggio nonche'
delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento;
4) noleggio di una nave adibita al trasporto nell'ambito del
traffico internazionale di persone o merci, priva dell'equipaggio e
delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento, a favore di
un'altra impresa del gruppo che esercita trasporto marittimo
internazionale;
5) partecipazione ad una associazione di imprese o ad un'agenzia
operativa internazionale per il trasporto di merci o di passeggeri
via nave nell'ambito del traffico internazionale;
6) alienazione di una nave utilizzata per il trasporto di persone
o merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione che la
stessa sia stata detenuta dall'impresa per almeno 1 anno e
correttamente classificata in bilancio come immobilizzazione
materiale.
56) «valore contabile netto dei beni tangibili»: la media
aritmetica semplice del valore contabile dei beni tangibili, al netto
di ammortamenti e svalutazioni, registrato all'inizio ed alla fine
dell'esercizio e riportato in bilancio;
57) "veicolo di cartolarizzazione": un'entita' che partecipa a un
accordo di cartolarizzazione e che soddisfa tutte le seguenti
condizioni:
a) l'entita' svolge solo attivita' che agevolano uno o piu'
accordi di cartolarizzazione;
b) concede garanzie sulle proprie attivita' a favore dei propri
creditori (o dei creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione);
c) versa tutta la liquidita' ottenuta dalle sue attivita' ai suoi
creditori (o ai creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione)
su base annuale o con una frequenza maggiore, a eccezione
alternativamente di:
1) disponibilita' liquide, trattenute in base alla
documentazione dell'accordo, per far fronte all'eventuale
distribuzione agli azionisti (o equivalenti) di un ammontare di utile
che sia trascurabile rispetto ai ricavi conseguiti nell'esercizio
dall'entita';
2) disponibilita' liquide ragionevolmente richieste secondo i
termini dell'accordo per uno (o entrambi) dei seguenti scopi:
2.1) effettuare un accantonamento in vista dei pagamenti futuri
che sono richiesti o che saranno probabilmente richiesti in base alle
clausole dell'accordo;
2.2) mantenere o migliorare il merito creditizio dell'entita'.
Ai fini della presente definizione, per "accordo di
cartolarizzazione" s'intende un meccanismo che soddisfa le seguenti
condizioni: e' attuato al fine di mettere in comune e riconfezionare
un portafoglio di attivita' (o esposizioni di attivita') per gli
investitori che non sono imprese del gruppo multinazionale o
nazionale, in modo da separare giuridicamente uno o piu' insiemi
identificati di attivita'; e limita l'esposizione di tali investitori
al rischio di insolvenza di un'entita' che detiene le attivita'
giuridicamente separate, controllando la possibilita' che i creditori
identificati di tali entita' (o di altra entita' nell'accordo)
avanzino pretese nei suoi confronti attraverso la documentazione
giuridicamente vincolante sottoscritta da tali creditori»;
58) «veicolo di investimento immobiliare»: un'entita' i cui attivi
sono prevalentemente costituiti da beni immobili ed i cui titoli di
partecipazione al capitale o al patrimonio sono ampiamente diffusi
tra il pubblico laddove le modalita' di imposizione del reddito da
essa prodotto in un determinato periodo di imposta comportano, entro
il periodo di imposta successivo, un unico livello di imposizione a
livello dell'entita' ovvero a livello dei suoi partecipanti al
capitale ed al patrimonio.