Allegato G
(articolo 104, comma 14)
Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela
lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99),
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, e successive modificazioni;
persone con disabilita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354 e successive modificazioni;
donne di qualsiasi eta' con almeno due figli di eta' minore di
diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di
cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione
debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo
5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia
derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato
dalle competenti commissioni mediche di verifica;
giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018
presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per
cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il
90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media
nazionale;
gia' beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da
1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti
dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per
l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti
del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.