ART. 221 (R)
       (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)

   1.  Nei  casi  in  cui  si applica l'articolo 338, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  l'ufficio
provvede  a  tenere  informato  l'ufficio  finanziario in ordine alle
vicende  relative  all'eventuale  sequestro  della  merce oggetto del
contrabbando.