Art. 216. 
 
              Comunicazione delle operazioni rilevanti 
 
  1.  L'ISVAP,  avuto  riguardo  alla  tipologia  e  alla   rilevanza
economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformita'
all'articolo  215,  comma  4,  le  operazioni   da   assoggettare   a
comunicazione periodica successiva, con  cadenza  almeno  annuale,  e
quelle da assoggettare  ad  un  regime  di  comunicazione  preventiva
fissando, altresi', le modalita' e i  termini  per  le  comunicazioni
stesse. 
  2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva
determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215,  comma  3,  o
puo' arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e  degli
altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative,  l'ISVAP  vieta
all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione
entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione. 
  3. Se la documentazione prodotta in  relazione  alla  comunicazione
preventiva risulta incompleta o  insufficiente,  l'ISVAP  richiede  i
necessari  elementi  integrativi.  In  tale  ipotesi  il  termine  e'
interrotto  e  decorre  nuovamente  dalla  data  di  ricezione  della
documentazione integrativa. Il termine e' invece sospeso  se  l'ISVAP
formula  rilievi  o  chiede  ulteriori  informazioni   in   relazione
all'operazione  e  continua  a  decorrere   dalla   ricezione   della
documentazione prodotta. 
  4.  L'ISVAP,  qualora  accerti  che  le   operazioni   soggette   a
comunicazione periodica successiva o quelle per  le  quali  e'  stata
omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di  produrre
effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione  o
pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli  altri  aventi
diritto   a   prestazioni   assicurative,   ordina   all'impresa   di
assicurazione di porre in atto le  misure  idonee  a  rimuovere  tali
conseguenze negative o pregiudizievoli,  assegnando  a  tal  fine  un
termine congruo.