Art. 408
          Forma e notificazione dell'ordine di requisizione

1.  L'ordine di requisizione e' staccato da apposito registro, diviso
in  tre  parti.  La  prima e' conservata dall'autorita' che esegue la
requisizione;  la  seconda  e'  consegnata,  per  notificazione, alla
persona  cui l'ordine e' diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari
o  alle  persone  addette  al  suo servizio. In caso di mancanza o di
assenza  di  questi,  la  notificazione  si considera eseguita con la
consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del
comune.  La  terza  parte,  sottoscritta  dalla  persona  che  riceve
l'ordine   e'   anch'essa   conservata   dall'autorita'   che  esegue
requisizione.