Art. 552 
 
               Nozione di inchiesta sommaria e formale 
 
1. Si intendono per: 
a) inchieste sommarie quelle disposte nell'immediatezza dell'evento e
condotte secondo modalita' semplificate, anche allo scopo di  evitare
la dispersione degli  elementi  utili  per  gli  eventuali  ulteriori
accertamenti; 
b) inchieste formali quelle disposte quando la  gravita'  dell'evento
richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario,
sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria,  esperire  indagini
piu'  articolate  e  complesse,  al  fine  di  accertare   le   cause
dell'evento.