Art. 552 Nozione di inchiesta sommaria e formale 1. Si intendono per: a) inchieste sommarie quelle disposte nell'immediatezza dell'evento e condotte secondo modalita' semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti; b) inchieste formali quelle disposte quando la gravita' dell'evento richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini piu' articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell'evento.