Art. 554 
 
                  Sinistri marittimi e aeronautici 
 
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 553, comma 1, lettera c): 
a) rientrano, comunque, nella fattispecie dei sinistri  marittimi  il
naufragio, l'abbandono e la perdita della nave, la  morte  di  una  o
piu' persone, le lesioni personali gravi, la collisione,  l'incaglio,
l'incendio grave, l'esplosione, le avarie  idonee  a  pregiudicare  i
requisiti  operativi  o  di   navigabilita'   delle   unita'   navali
appartenenti all'Amministrazione della difesa; 
b) sono considerate  unita'  appartenenti  all'Amministrazione  della
difesa, oltre alle unita' iscritte nel quadro del  naviglio  militare
dello Stato, anche i natanti di uso  locale,  nonche'  le  unita'  di
proprieta'  dell'Amministrazione  della  difesa  o  in  uso  a  essa,
comandate da personale militare o civile del Ministero della difesa. 
2. Nel caso di incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o
esercitazioni internazionali,  multinazionali  o  NATO,  a  carattere
interforze, il Capo di stato maggiore della difesa, avvalendosi della
consulenza  tecnica  dell'Ispettorato  per  la  sicurezza  del  volo,
tramite il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica  militare,  nomina
la commissione di investigazione, per l'accertamento delle  cause  ai
fini di prevenzione, secondo i criteri e le modalita' previste  dalle
specifiche disposizioni tecniche emanate dal predetto Ispettorato. Il
Capo di stato maggiore della difesa puo' designare il Capo  di  stato
maggiore di Forza armata  o  il  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri competenti a disporre tale nomina.