Art. 554 Sinistri marittimi e aeronautici 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 553, comma 1, lettera c): a) rientrano, comunque, nella fattispecie dei sinistri marittimi il naufragio, l'abbandono e la perdita della nave, la morte di una o piu' persone, le lesioni personali gravi, la collisione, l'incaglio, l'incendio grave, l'esplosione, le avarie idonee a pregiudicare i requisiti operativi o di navigabilita' delle unita' navali appartenenti all'Amministrazione della difesa; b) sono considerate unita' appartenenti all'Amministrazione della difesa, oltre alle unita' iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, anche i natanti di uso locale, nonche' le unita' di proprieta' dell'Amministrazione della difesa o in uso a essa, comandate da personale militare o civile del Ministero della difesa. 2. Nel caso di incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze, il Capo di stato maggiore della difesa, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, tramite il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nomina la commissione di investigazione, per l'accertamento delle cause ai fini di prevenzione, secondo i criteri e le modalita' previste dalle specifiche disposizioni tecniche emanate dal predetto Ispettorato. Il Capo di stato maggiore della difesa puo' designare il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri competenti a disporre tale nomina.