Art. 95. 
 
  Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o  recipienti  di
altra forma che, in relazione alla esistenza  di  elementi  sporgenti
dalle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i
lavoratori,  devono  essere  segregate,  durante  il   funzionamento,
mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale  con  dette
parti in movimento.