Art. 306.
             (Svolgimento della carriera dei direttori)

  I  direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria
e  talassografica  sono nominati per la durata di tre anni, durante i
quali  in  caso di insufficiente attitudine possono essere dispensati
dal  servizio,  su  conforme  parere  della  Sezione la del Consiglio
superiore dell'agricoltura e delle foreste.
  Al  termine  del  terzo  anno  solare  di effettivo ed ininterrotto
servizio  possono  essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla
loro  operosita'  scientifica  reso  da  una commissione nominata dal
ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  su  designazione della
sezione  la del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste,
e  composta  di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i
direttori   ordinari   di   istituti  di  sperimentazione  agraria  e
talassografica e i professori ordinari di universita'.
  Ove  tale  giudizio  sia  sfavorevole, i direttori straordinari, su
parere   conforme   della   sezione   1ยช   del   Consiglio  superiore
dell'agricoltura   e  delle  foreste,  possono  essere  mantenuti  in
servizio   per  un  altro  biennio,  al  termine  del  quale  saranno
sottoposti al giudizio di una nuova commissione costituita da persone
diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.
  Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio
non  conseguano  la  promozione  ad  ordinario,  sono  dispensati dal
servizio  a  datare  dal  mese successivo a quello in cui il giudizio
sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo.
  La   promozione   a  direttore  ordinario  ha  effetto  dal  giorno
successivo  a quello del compimento del triennio ed eventualmente del
quinquennio di servizio come direttore straordinario.
  I  direttori  ordinari  al compimento del quinto anno di anzianita'
nella   predetta  qualifica  conseguono  la  promozione  a  direttore
ordinario principale.
  I  direttori  ordinari  principali al compimento del quarto anno di
anzianita'  nella  predetta  qualifica  conseguono  la  promozione  a
direttore ordinario superiore.
  Nei  limiti  delle  disponibilita' di organico i direttori ordinari
superiori,  che  nella  predetta  qualifica  abbiano  maturato almeno
quattro  anni  di  effettivo  servizio,  conseguono  la  promozione a
direttore ordinario capo secondo l'ordine di anzianita'.