Art. 312.
             (Disposizioni particolari per i direttori)

  Nei  riguardi  dei  direttori  degli  istituti  di  sperimentazione
agraria  e  talassografica,  non  si  applicano le disposizioni della
parte prima, titolo III, capi I e II, e della parte seconda titoli I,
VI,  VII,  articoli 205 e 206, del presente decreto e le attribuzioni
della  commissione  di  disciplina e del Consiglio di amministrazione
sono    demandate   alla   sezione   la   del   Consiglio   superiore
dell'agricoltura e delle foreste.