Art. 313. (Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche) Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'art. 5, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, inquadrato ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con la qualifica di direttore ordinario nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV del quadro 15 a), annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di direttore ordinario principale, qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianita', associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dall'art. 5, 1° comma del decreto legislativo 27 febbraio 1955, n. 450 e, successivamente, la promozione alla qualifica di direttore ordinario superiore se detta anzianita', sempre associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, sia superiore agli anni dodici.