Art. 313.
(Disposizioni transitorie  per  i  direttori ordinari provenienti dal
                 Consiglio nazionale delle ricerche)

  Il  personale  nominato  in  ruolo  a  seguito  del concorso di cui
all'art.  5,  primo comma del decreto del Presidente della Repubblica
27  febbraio 1955, n. 450, inquadrato ai sensi degli articoli 72 e 73
del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16,
con  la  qualifica  di  direttore ordinario nella carriera direttiva,
ruolo  degli  Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di
cui  alla  tabella  IV  del  quadro 15 a), annesso al decreto stesso,
consegue   la   promozione  alla  qualifica  di  direttore  ordinario
principale,  qualora  abbia  maturato almeno otto anni di anzianita',
associata  all'effettivo  esercizio  delle  relative funzioni, in una
delle  qualifiche  contemplate  dall'art.  5,  1°  comma  del decreto
legislativo   27   febbraio  1955,  n.  450  e,  successivamente,  la
promozione  alla  qualifica di direttore ordinario superiore se detta
anzianita',  sempre  associata all'effettivo esercizio delle relative
funzioni, sia superiore agli anni dodici.