Art. 314 (Nomina a sperimentatore) La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che, oltre ad essere in possesso di una delle lauree prescritte, si trovino, alla data di scadenza del bando in una delle seguenti condizioni: a) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualita' di aiuto o di assistente ordinario nelle universita'; b) aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualita' di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle universita'; c) aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualita' di borsista, negli istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante. Gli sperimentatori provenienti dai candidati di cui alle lettere b) e c) sono assunti in servizio per un periodo di esperimento della, durata di un anno e conseguono la nomina in ruolo in seguito al risultato favorevole dell'esperimento, accertato da apposita ispezione e previo parere favorevole della sezione la del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato, ed in tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova.