Art. 314
                      (Nomina a sperimentatore)

  La  nomina  a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti
di  sperimentazione  agraria  e  talassografica ha luogo in seguito a
concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che, oltre ad
essere  in  possesso di una delle lauree prescritte, si trovino, alla
data di scadenza del bando in una delle seguenti condizioni:
    a)  aver  prestato  effettivo  servizio,  per almeno due anni, in
qualita' di aiuto o di assistente ordinario nelle universita';
    b)  aver  prestato  effettivo  servizio  per  almeno  tre anni in
qualita'   di  aiuto  volontario  o  di  assistente  straordinario  o
volontario nelle universita';
    c)  aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualita'
di borsista, negli istituti di sperimentazione agraria e
    talassografica  o  presso  gli  osservatori per le malattie delle
  piante.
Gli sperimentatori provenienti dai candidati di cui alle lettere b)
e  c)  sono  assunti in servizio per un periodo di esperimento della,
durata  di  un  anno  e  conseguono  la nomina in ruolo in seguito al
risultato   favorevole   dell'esperimento,   accertato   da  apposita
ispezione  e  previo parere favorevole della sezione la del Consiglio
superiore dell'agricoltura e delle foreste.
  In  caso  di  risultato  sfavorevole  dell'esperimento, il ministro
dichiara  la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato,
ed  in  tal  caso  spetta  all'impiegato  una  indennita'  pari a due
mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova.