Art. 316.
(Disposizioni  transitorie  per  gli  aiuto  direttori  di  2ª classe
         provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche)

  Il  personale  nominato  in  ruolo  a  seguito  del concorso di cui
all'art.  6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27  febbraio  1955, n. 450, e inquadrato ai sensi degli articoli 72 e
73  del  decreto del Presidente della, Repubblica 11 gennaio 1956, n.
16,  con  la qualifica di aiuto direttore di 2ª classe nella carriera
direttiva,   ruolo   degli  Istituti  di  sperimentazione  agraria  e
talassografica  di  cui  alla tabella IV, del quadro 15-a, annesso al
decreto  stesso,  consegue  la  promozione  alla  qualifica  di aiuto
direttore  di  1ª  classe  quando abbia, maturato almeno otto anni di
anzianita',   associata   all'effettivo   esercizio   delle  relative
funzioni,  in una delle qualifiche contemplate dall'articolo 6, primo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955,
n. 450.