Art. 317.
(Applicazione  del  personale dell'amministrazione dell'agricoltura e
     delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche)

  Presso  gli  istituti  di  sperimentazione agraria e talassografica
puo'     essere     utilizzato     personale     dell'amministrazione
dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie:
    a) direttore di istituto di sperimentazione;
    b)   aiuto   direttore   e   sperimentatore   degli  istituti  di
sperimentazione;
    c) esperti e segretari contabili;
    d)   personale   delle  carriere  esecutive  dell'amministrazione
centrale e periferica;
    e)   personale  delle  carriere  ausiliarie  dell'amministrazione
centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.