Art. 158. 
 
  Dopo il riposo festivo ed ogni  altra  sospensione  del  lavoro  di
durata non  inferiore  a  24  ore  i  sorveglianti  o  altre  persone
appositamente incaricate debbono accertarsi, prima che il lavoro  sia
ripreso, delle condizioni di sicurezza dei cantieri.