Art. 372 
           Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati 
 
  1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un
commissario di nomina ministeriale. 
  2. I diplomi e gli  attestati  rilasciati  dalle  scuole  di  danza
pareggiate sono parificati a  tutti  gli  effetti  ai  corrispondenti
titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.