Art. 715.
(Opere che intralciano la navigazione).
Il ministro per l'aeronautica puo' ordinare il collocamento di
segnali su opere, costruzioni, piantagioni che costituiscano
intralcio per la navigazione aerea.
Il ministro puo' altresi' ordinare, secondo le norme stabilite dal
regolamento, che per dette opere o costruzioni siano adottate altre
misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione.