(Codice della navigazione-art. 715)
                              Art. 715. 
               (Opere che intralciano la navigazione). 
 
  Il ministro per l'aeronautica  puo'  ordinare  il  collocamento  di
segnali  su  opere,  costruzioni,   piantagioni   che   costituiscano
intralcio per la navigazione aerea. 
 
  Il ministro puo' altresi' ordinare, secondo le norme stabilite  dal
regolamento, che per dette opere o costruzioni siano  adottate  altre
misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione.