(Codice della navigazione-art. 716)
                              Art. 716. 
                   (Impianti di linee elettriche). 
 
  Il  ministro  per  l'aeronautica  puo'  vietare  l'impianto  o   il
passaggio di linee elettriche, funivie,  filovie  e  teleferiche  sui
fondi  situati  in  vicinanza  di  aerodromi  o  di  altri   impianti
aeronautici.