(Codice della navigazione-art. 717)
                              Art. 717. 
                            (Indennita'). 
 
  Nei casi previsti negli articoli 714, primo comma,  e  716  non  e'
dovuto  alcun  indennizzo:  in  quelli  previsti  nel  secondo  comma
dell'articolo 714 e' dovuto un indennizzo da determinare  secondo  le
norme sull'espropriazioni per pubblico interesse. 
 
  Nei casi previsti nell'articolo 715,  primo  comma,  e'  dovuto  il
rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio;  in
quelli previsti nel secondo comma dell'articolo  predetto  e'  dovuta
un'indennita'  nei  limiti  e  con   le   modalita'   stabiliti   dal
regolamento.