Art. 717.
(Indennita').
Nei casi previsti negli articoli 714, primo comma, e 716 non e'
dovuto alcun indennizzo: in quelli previsti nel secondo comma
dell'articolo 714 e' dovuto un indennizzo da determinare secondo le
norme sull'espropriazioni per pubblico interesse.
Nei casi previsti nell'articolo 715, primo comma, e' dovuto il
rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio; in
quelli previsti nel secondo comma dell'articolo predetto e' dovuta
un'indennita' nei limiti e con le modalita' stabiliti dal
regolamento.