Art. 435. (Art. 78 del Testo Unico) AGENTI DI PROTEZIONE DEL FOSFORO Per la protezione del fosforo durante il trasporto, si puo' applicare uno dei due procedimenti seguenti: a) impiego dell'acqua quale agente di protezione: in tal caso, il fosforo viene ricoperto d'acqua in quantita' tale da formare uno strato di almeno 12 cm. di spessore al disopra del fosforo. Lo spazio vuoto, non occupato dal liquido, deve essere, alla temperatura di 60°C, pari al 2% almeno del volume della cisterna: b) impiego dell'azoto quale agente di protezione: in tal caso, la cisterna deve essere riempita non oltre il 96% della sua capacita', con fosforo a temperatura non inferiore a 60°C. Il restante spazio deve essere riempito con azoto in modo che la pressione non scenda al disotto della pressione atmosfera, anche dopo raffreddamento. La cisterna deve essere chiusa ti maniera stagna ai gas.