(Regolamento-art. 675)
 
                              Art. 675. 
 
  I residui attivi e passivi costituenti crediti e debiti dello Stato
al 30 giugno 1885 saranno trasportati nell'esercizio  dal  1°  luglio
1885 al 30 giugno 1886 e formeranno materia del  conto  speciale  dei
residui che, come e' prescritto dalla legge e dallo articolo 172  del
presente regolamento, dev'essere  tenuto  distinto  da  quello  della
competenza propria dell'esercizio in corso.