Art. 675. I residui attivi e passivi costituenti crediti e debiti dello Stato al 30 giugno 1885 saranno trasportati nell'esercizio dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 e formeranno materia del conto speciale dei residui che, come e' prescritto dalla legge e dallo articolo 172 del presente regolamento, dev'essere tenuto distinto da quello della competenza propria dell'esercizio in corso.