(Regolamento-art. 676)
 
                              Art. 676. 
 
  I contabili di denaro e di materie potranno rendere il  loro  conto
giudiziale alla Corte dei  conti  per  l'esercizio  speciale  dal  1ยบ
gennaio al 30 giugno 1884, insieme con quello dell'esercizio  normale
1884-1885. 
 
  Da questa disposizione sono eccettuati i tesorieri. 
 
  Nel caso di piu' titolari succedutisi nel suddetto periodo,  dovra'
osservarsi il disposto dell'art. 640.