Art. 676. I contabili di denaro e di materie potranno rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei conti per l'esercizio speciale dal 1ยบ gennaio al 30 giugno 1884, insieme con quello dell'esercizio normale 1884-1885. Da questa disposizione sono eccettuati i tesorieri. Nel caso di piu' titolari succedutisi nel suddetto periodo, dovra' osservarsi il disposto dell'art. 640.