Art. 677. I mandati diretti, i buoni su mandati a disposizione e gli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza emessi nell'esercizio 1883, debbono in via eccezionale considerarsi annullati col 30 giugno 1885. Col detto giorno restano pure annullati i mandati, buoni ed ordini di pagamento emessi nell'eccezionale esercizio dal 1ยบ gennaio al 30 giugno 1884.