(CODICE CIVILE-art. 591)
                              Art. 591. 
 
                        (Casi d'incapacita'). 
 
  Possono  disporre  per  testamento  tutti  coloro  che   non   sono
dichiarati incapaci dalla legge. 
 
  Sono incapaci di testare: 
    1) coloro che non hanno compiuto l'eta' di diciotto anni; 
    2) gli interdetti per infermita' di mente; 
    3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci d'intendere o di  volere
nel momento in cui fecero testamento. 
 
  Nei  casi  d'incapacita'  preveduti  dal   presente   articolo   il
testamento  puo'  essere  impugnato  da  chiunque  vi  ha  interesse.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e'
stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.