(Allegato F-art. 105)
 
                              Art. 105. 
 
  A formare i consorzi per le spese e per le obbligazioni  dichiarate
nel capo I di questo titolo concorrono in proporzione del  rispettivo
vantaggio i proprietari dei beni vicini e  continuativi,  laterali  a
fiumi e torrenti, posti in pericolo di  danno  presente,  prossimo  o
remoto. 
 
  S'intendono compresi fra questi beni  anche  le  proprieta'  esenti
dall'imposta fondiaria, le officine, i fabbricati di ogni genere, gli
stabilimenti  industriali,  le  strade  pubbliche  e  le   opere   di
fortificazione. 
 
  I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dello
interesse diverso che possono avere nello eseguimento dei  lavori  di
difesa e nella loro conservazione.