Art. 105. A formare i consorzi per le spese e per le obbligazioni dichiarate nel capo I di questo titolo concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari dei beni vicini e continuativi, laterali a fiumi e torrenti, posti in pericolo di danno presente, prossimo o remoto. S'intendono compresi fra questi beni anche le proprieta' esenti dall'imposta fondiaria, le officine, i fabbricati di ogni genere, gli stabilimenti industriali, le strade pubbliche e le opere di fortificazione. I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dello interesse diverso che possono avere nello eseguimento dei lavori di difesa e nella loro conservazione.