Art. 217. Solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione 1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilita' corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. 2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile. 3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera b).
Nota all'art. 217: - Per l'art. 2359 del codice civile vedi la nota all'art. 72.