Art. 218. 
 
        Verifica della solvibilita' dell'impresa controllante 
 
  1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo  210,  comma  2,
effettuano una verifica della solvibilita' dell'impresa  controllante
secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. 
  2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione
o di assicurazione avente sede legale in uno Stato  terzo  e'  a  sua
volta  controllata  da  una  o   piu'   imprese   di   partecipazione
assicurativa, di riassicurazione,  o  di  assicurazione  aventi  sede
legale in uno Stato  terzo,  la  verifica  della  solvibilita'  della
controllante  puo'  essere  effettuata  solo  a  livello  dell'ultima
impresa   controllante   che   sia   un'impresa   di   partecipazione
assicurativa, di  riassicurazione  o  di  assicurazione  avente  sede
legale in uno Stato terzo. 
  3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di
cui al comma 1 sia effettuata a  tutti  i  livelli  o  a  determinati
livelli intermedi. 
  4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese
controllate   o   partecipate    dall'impresa    di    partecipazione
assicurativa,  dall'impresa  di  riassicurazione  o  dall'impresa  di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 
  5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo  210,  comma  2,
trasmettono  all'ISVAP,  unitamente  al  bilancio  di  esercizio,  un
prospetto  dimostrativo  della  situazione  di   solvibilita'   della
controllante secondo il modello di cui  all'articolo  219,  comma  1,
lettera d).